Usufrutto
L’usufrutto consiste nel diritto di godere della cosa altrui con l’obbligo di
rispettarne la destinazione economica (ius utendi fruendi salva rerum
substantia).
L’usufruttuario ha il diritto di trarre ogni utilità e frutto come il
proprietario non può ovviamente compiere atti di disposizione ed in
particolare vendere il bene.
L’usufrutto può essere a tempo oppure in caso di mancata indicazione
temporale dura tutta la vita dell’usufruttuario.
È sempre prevista la forma scritta ad substantiam, pensiamo ai genitori
che conservano l’usufrutto concedendo ai figli la nuda proprietà che è
praticamente l’inverso dell’usufrutto nella misura in cui il nudo
proprietario può solo vendere.
L’usufrutto può essere concesso anche per i beni mobili.
L’usufruttuario assume anche alcuni obblighi tipici del proprietario
come il pagamento dell’IMU.
Alla scadenza dell’usufrutto a termine, l’usufruttuario deve restituire il
bene, fare l’inventario, deve conservare il bene con la cosiddetta
diligenza del buon padre di famiglia.
Il nudo proprietario deve pagare le spese straordinarie.
Nel caso l’usufrutto sia concesso in favore di una persona giuridica non
può durare per più di 30 anni.
Nel caso di più usufruttuari la morte o la scomparsa di uno la quota
parte viene acquistata dagli altri usufruttuari.
La riunione della nuda proprietà e dell’usufrutto ad esempio per morte
dell’usufruttuario si chiama consolidazione.
Al fine di meglio comprendere, si riportano gli art. dal 978 al 1020 c.c.
Art. 978.
Costituzione.
L’usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell’uomo. Può anche
acquistarsi per usucapione.
Art. 979.
Durata.
La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario.
L’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare
più di trent’anni.
Art. 980.
Cessione dell’usufrutto.
L’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per
tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.
La cessione deve essere notificata al proprietario; finché non sia stata
notificata, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario
verso il proprietario.
Art. 981.
Contenuto del diritto di usufrutto.
L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la
destinazione economica.
Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i
limiti stabiliti in questo capo.
Art. 982.
Possesso della cosa.
L’usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui
ha l’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’articolo 1002.
Art. 983.
Accessioni.
L’usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa.
Se il proprietario dopo l’inizio dell’usufrutto, con il consenso
dell’usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni,
l’usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme
impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o
piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorità.
Art. 984.
Frutti.
I frutti naturali e i frutti civili spettano all’usufruttuario per la durata
del suo diritto.
Se il proprietario e l’usufruttuario si succedono nel godimento della
cosa entro l’anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di
maggiore durata, l’insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l’uno e l’altro
in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso.
Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e
dell’usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed
entro i limiti del valore dei frutti.
Art. 985.
Miglioramenti.
L’usufruttuario ha diritto a un’indennità per i miglioramenti che
sussistono al momento della restituzione della cosa.
L’indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l’importo
della spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei
miglioramenti.
L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre
che il pagamento dell’indennità prevista dai commi precedenti sia fatto
ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia.
Art. 986.
Addizioni.
L’usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione
economica della cosa.
Egli ha diritto di toglierle alla fine dell’usufrutto, qualora ciò possa
farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca
ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta
all’usufruttuario un’indennità pari alla minor somma tra l’importo
della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e
costituiscono miglioramento di essa, si applicano le disposizioni
relative ai miglioramenti.
Art. 987.
Miniere, cave e torbiere.
L’usufruttuario gode delle cave e torbiere già aperte e in esercizio
all’inizio dell’usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il
consenso del proprietario.
Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il
permesso, l’usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni
che saranno accertati alla fine dell’usufrutto.
Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi
devono all’usufruttuario un’indennità corrispondente al diminuito
godimento del fondo durante l’usufrutto.
Art. 988.
Tesoro.
Il diritto dell’usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra
durante l’usufrutto, salve le ragioni che gli possono competere come
ritrovatore.
Art. 989.
Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto.
Se nell’usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o
filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l’usufruttuario
può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento
dell’originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se
occorre, alla loro ricostituzione.
Circa il modo, l’estensione, l’ordine e l’epoca dei tagli, l’usufruttuario è
tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla
pratica costante della regione.
Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la
campagna, destinati ad essere tagliati.
Art. 990.
Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti.
Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al
proprietario. L’usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le
riparazioni che sono a suo carico.
Art. 991.
Alberi fruttiferi.
Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente
appartengono all’usufruttuario, ma questi ha l’obbligo di sostituirne
altri.
Art. 992.
Pali per vigne e per altre coltivazioni.
L’usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e
per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la
pratica costante della regione.
Art. 993.
Semenzai.
L’usufruttuario può servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve
osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo
dell’estrazione e per la rimessa dei virgulti.
Art. 994.
Perimento delle mandre e dei greggi.
Se l’usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge, l’usufruttuario
è tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità
dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere
mancante del numero primitivo.
Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile
all’usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a
rendere conto delle pelli o del loro valore.
Art. 995.
Cose consumabili.
Se l’usufrutto comprende cose consumabili, l’usufruttuario ha diritto di
servirsene e ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto
secondo la stima convenuta.
Mancando la stima, è in facoltà dell’usufruttuario di pagare le cose
secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l’usufrutto o di
restituirne altre in eguale qualità e quantità.
Art. 996.
Cose deteriorabili.
Se l’usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si
deteriorano a poco a poco, l’usufruttuario ha diritto di servirsene
secondo l’uso al quale sono destinate, e alla fine dell’usufrutto è
soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.
Art. 997.
Impianti, opifici e macchinari.
Se l’usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una
destinazione produttiva, l’usufruttuario è tenuto a riparare e a
sostituire durante l’usufrutto le parti che si logorano, in modo da
assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se
l’usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie
riparazioni, il proprietario, al termine dell’usufrutto, è tenuto a
corrispondergli una congrua indennità.
Art. 998.
Scorte vive e morte.
Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale
quantità e qualità. L’eccedenza o la deficienza di esse deve essere
regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell’usufrutto.
Art. 999.
Locazioni concluse dall’usufruttuario.
Le locazioni concluse dall’usufruttuario, in corso al tempo della
cessazione dell’usufrutto, purché constino da atto pubblico o da
scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata
stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto.
Se la cessazione dell’usufrutto avviene per la scadenza del termine
stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l’anno e
trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o
triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo
in cui cessa l’usufrutto.
Art. 1000.
Riscossione di capitali.
Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato
d’usufrutto, è necessario il concorso del titolare del credito e
dell’usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è
opponibile all’altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione
dei crediti.
Il capitale riscosso dev’essere investito in modo fruttifero e su di esso si
trasferisce l’usufrutto. Se le parti non sono d’accordo sul modo
d’investimento, provvede l’autorità giudiziaria.
Art. 1001.
Obbligo di restituzione. Misura della diligenza.
L’usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo
diritto, al termine dell’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’articolo
995.
Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di
famiglia.
Art. 1002.
Inventario e garanzia.
L’usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano.
Egli è tenuto a fare a sue spese l’inventario dei beni, previo avviso al
proprietario. Quando l’usufruttuario è dispensato dal fare l’inventario,
questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.
L’usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia. Dalla prestazione
della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l’usufrutto legale
sui beni dei loro figli minori. Sono anche dispensati il venditore e il
donante con riserva d’usufrutto; ma, qualora questi cedano l’usufrutto,
il cessionario è tenuto a prestare garanzia.
L’usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni prima di avere
adempiuto agli obblighi su indicati.
Art. 1003.
Mancanza o insufficienza della garanzia.
Se l’usufruttuario non presta la garanzia a cui è tenuto, si osservano le
disposizioni seguenti:
gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà
all’usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa
compresa nell’usufrutto. L’amministrazione è affidata, con il consenso
dell’usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di
comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale
accordo, nominato dall’autorità giudiziaria;
il danaro è collocato a interesse;
i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del
proprietario con il vincolo dell’usufrutto, ovvero si depositano presso
una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la
cui designazione, in caso di dissenso, è fatta dall’autorità giudiziaria;
le derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a
interesse.
In questi casi appartengono all’usufruttuario gli interessi dei capitali,
le rendite, le pigioni e i fitti.
Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l’uso, il proprietario può
chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle
derrate. L’usufruttuario può nondimeno domandare che gli siano
lasciati i mobili necessari per il proprio uso.
Art. 1004.
Spese a carico dell’usufruttuario.
Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e
manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario.
Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie
dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
Art. 1005.
Riparazioni straordinarie.
Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la
stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il
rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai,
scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
L’usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l’usufrutto,
l’interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.
Art. 1006.
Rifiuto del proprietario alle riparazioni.
Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o
ne ritarda l’esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà
dell’usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono
essere rimborsate alla fine dell’usufrutto senza interesse. A garanzia
del rimborso l’usufruttuario ha diritto di ritenere l’immobile riparato.
Art. 1007.
Rovina parziale di edificio accessorio.
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso
in cui, per vetustà o caso fortuito, rovini soltanto in parte l’edificio che
formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.
Art. 1008.
Imposte e altri pesi a carico dell’usufruttuario.
L’usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi
annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi
che gravano sul reddito.
Per l’anno in corso al principio e alla fine dell’usufrutto questi carichi si
ripartiscono tra il proprietario e l’usufruttuario in proporzione della
durata del rispettivo diritto.
Art. 1009.
Imposte e altri pesi a carico del proprietario.
Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l’usufrutto,
salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma
l’usufruttuario gli deve corrispondere l’interesse della somma pagata.
Se l’usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere
rimborsato del capitale alla fine dell’usufrutto.
Art. 1010.
Passività gravanti su eredità in usufrutto.
L’usufruttuario di un’eredità o di una quota di eredità è obbligato a
pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualità e gli
interessi dei debiti o dei legati da cui l’eredità stessa sia gravata.
Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati, che si renda
necessario durante l’usufrutto, è in facoltà dell’usufruttuario di fornire
la somma occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse
alla fine dell’usufrutto.
Se l’usufruttuario non può o non vuole fare questa anticipazione, il
proprietario può pagare tale somma, sulla quale l’usufruttuario deve
corrispondergli l’interesse durante l’usufrutto, o può vendere una
porzione dei beni soggetti all’usufrutto fino alla concorrenza della
somma dovuta.
Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la vendita dei beni,
questa è fatta d’accordo tra proprietario e usufruttuario, salvo ricorso
all’autorità giudiziaria in caso di dissenso. L’espropriazione forzata
deve seguire contro ambedue.
Art. 1011.
Ritenzione per le somme anticipate.
Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell’articolo 1009 e dal
secondo comma dell’articolo 1010, l’usufruttuario ha diritto di
ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della
somma a lui dovuta.
Art. 1012.
Usurpazioni durante l’usufrutto e azioni relative alle servitù.
Se durante l’usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o
altrimenti offende le ragioni del proprietario, l’usufruttuario è tenuto a
fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che
eventualmente siano derivati al proprietario.
L’usufruttuario può far riconoscere l’esistenza delle servitù a favore del
fondo o l’inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo
medesimo; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.
Art. 1013.
Spese per le liti.
Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto l’usufrutto
sono sopportate dal proprietario e dall’usufruttuario in proporzione
del rispettivo interesse.
Art. 1014.
Estinzione dell’usufrutto.
Oltre quanto è stabilito dall’articolo 979, l’usufrutto si estingue:
1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
2) per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona;
3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito.
Art. 1015.
Abusi dell’usufruttuario.
L’usufrutto può anche cessare per l’abuso che faccia l’usufruttuario del
suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in
perimento per mancanza di ordinarie riparazioni.
L’autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che
l’usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano
locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in
possesso al proprietario con l’obbligo di pagare annualmente
all’usufruttuario, durante l’usufrutto, una somma determinata.
I creditori dell’usufruttuario possono intervenire nel giudizio per
conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare
garanzia per l’avvenire.
Art. 1016.
Perimento parziale della cosa.
Se una sola parte della cosa soggetta all’usufrutto perisce, l’usufrutto si
conserva sopra ciò che rimane.
Art. 1017.
Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi.
Se il perimento della cosa non è conseguenza di caso fortuito,
l’usufrutto si trasferisce sull’indennità dovuta dal responsabile del
danno.
Art. 1018.
Perimento dell’edificio.
Se l’usufrutto è stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e
questo viene in qualsiasi modo a perire, l’usufruttuario ha diritto di
godere dell’area e dei materiali.
La stessa disposizione si applica se l’usufrutto è stabilito soltanto sopra
un edificio. In tal caso, però, il proprietario, se intende costruire un
altro edificio, ha il diritto di occupare l’area e di valersi dei materiali,
pagando all’usufruttuario, durante l’usufrutto, gli interessi sulla
somma corrispondente al valore dell’area e dei materiali.
Art. 1019.
Perimento di cosa assicurata dall’usufruttuario.
Se l’usufruttuario ha provveduto all’assicurazione della cosa o al
pagamento dei premi per la cosa già assicurata, l’usufrutto si
trasferisce sull’indennità dovuta dall’assicuratore.
Se è perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con la
somma conseguita come indennità, l’usufruttuario non può opporsi.
L’usufrutto in questo caso si trasferisce sull’edificio ricostruito. Se però
la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante
in usufrutto, il diritto dell’usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in
proporzione di quest’ultima.
Art. 1020.
Requisizione o espropriazione.
Se la cosa è requisita o espropriata per pubblico interesse, l’usufrutto si
trasferisce sull’indennità relativa.
Usufrutto
Dott. Piero Antonio Esposito

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