Tetto e il lastrico solare
Tetti e lastricati solari hanno il compito civile di nascondere e coprire
l’edificio condominiale, ragion per cui secondo l’art. 1117 del codice civile
sono da ritenersi parti comuni a tutti i condomini, anche se aventi diritto
ad uso ricorrente del bene.
La distribuzione delle spese per la loro manutenzione, cura e
mantenimento spetta a ciascun stabile in misura adeguata al costo
dell’immobile.
Tetti e lastricati solari differiscono tra loro sotto il profilo architettonico,
il che comporta in casi specifici una diversa dottrina nella spartizione
delle spese.
Il tetto è formato da una facciata caratterizzata da uno o più piani
inclinati (solitamente tegole, falde o lastre riunite), non attuabile e
quindi avente la finalità di copertura dell’immobile.
La pavimentazione stradale solare, invece, è piatto e aperto, dunque
accessibile per servizi di beneficio comune (come lo stenditoio per il
bucato, ecc.).
L’art. 1126 c.c. prevede una norma per la divisione delle spese delle
riparazioni o delle ricostruzioni del rivestimento stradale solare.
Nel momento in cui il suo impiego, completo o limitato, non è frequente
a tutti i condomini, coloro che ne hanno l’uso devono partecipare per un
terzo della spesa.
Gli altri due terzi sono a carico dei condomini dell’edificio che
necessitano del rivestimento stradale solare, in corrispondenza del costo
del piano o della frazione di piano di ognuno.
Tetto e il lastrico solare
Dott. Piero Antonio Esposito

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