Stillicidio
Si definisce stillicidio lo scolo d’acqua uniforme e costante, determinato
da eventi accidentali quali piovaschi, la cui regolamentazione viene
disciplinata all’art. 908 del codice civile, secondo cui il proprietario deve
costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno
non potendole fare cadere nel fondo del vicino.


Per una maggior comprensione, si riporta l’art. 908 c.c.


Art. 908.
Scarico delle acque piovane.

Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane
scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.
Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane
vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i
regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.

Stillicidio


Dott. Piero Antonio Esposito

Stillicidio
corsi amministratore condominiale

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