Acque
L’acqua, bene primario e fondamentale, tutelato anche dalla carta dei
diritti dell’uomo, fa parte del demanio pubblico ove sia raccolta nei fiumi
e nei laghi, mentre è del proprietario del suolo su cui la stessa insiste.
L’art. 914 prevede che, qualora per esigenze della produzione si debba
provvedere ad opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di
ristagno di raccolta di acqua, l’autorità amministrativa può costituire
anche d’ufficio un consorzio tra i proprietari dei fondi: trattasi dei
cosiddetti consorzi di bonifica ai quali la legge attribuisce e riconosce
potestà in positiva; gli atti emessi dal consorzio di bonifica possono
infatti essere impugnati davanti all’autorità giudiziaria.
Si riportano gli artt. dal 909 al 921 del codice civile, che regolamentano
quanto sopra descritto.
Art. 909.
Diritto sulle acque esistenti nel fondo.
Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso
esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche
e per le acque sotterranee.
Egli può anche disporne a favore d’altri, qualora non osti il diritto di
terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno
d’altri fondi.
Art. 910.
Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo.
Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un’acqua non
pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, può,
mentre essa trascorre, farne uso per l’irrigazione dei suoi terreni e per
l’esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli avanzi
al corso ordinario .
Art. 911.
Apertura di nuove sorgenti e altre opere.
Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in genere
eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o
acquedotti, oppure scavarne, profondarne o allargarne il letto,
aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma, deve, oltre le
distanze stabilite nell’articolo 891, osservare le maggiori distanze ed
eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai
fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti
preesistenti e destinati all’irrigazione dei terreni o agli usi domestici o
industriali.
Art. 912.
Conciliazione di opposti interessi.
Se sorge controversia tra i proprietari a cui un’acqua non pubblica può
essere utile, l’autorità giudiziaria deve valutare l’interesse dei singoli
proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono
derivare all’agricoltura o all’industria dall’uso a cui l’acqua è destinata
o si vuol destinare.
L’autorità giudiziaria può assegnare un’indennità ai proprietari che
sopportino diminuzione del proprio diritto.
In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e
sulle opere idrauliche.
Art. 913.
Scolo delle acque.
Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più
elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera
dell’uomo.
Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il
proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.
Se per opere di sistemazione agraria dell’uno o dell’altro fondo si rende
necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è
dovuta un’indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione
stessa ha recato pregiudizio.
Art. 914.
Consorzi per regolare il deflusso delle acque.
Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di
sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di
acque, l’autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli
interessati o anche d’ufficio, può costituire un consorzio tra i
proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.
Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo
comma dell’articolo 921.
Art. 915.
Riparazione di sponde e argini.
Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano
stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale
variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi
argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente
a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o
possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del
tribunale, che provvede in via d’urgenza .
Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo,
in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello
temporaneo causato dalla esecuzione delle opere stesse.
Art. 916.
Rimozione degli ingombri.
Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche quando si
tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o
in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi
impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di
danneggiare i fondi vicini.
Art. 917.
Spese per la riparazione, costruzione o rimozione.
Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano
conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella
spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.
Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o
l’ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le
spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano
esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Art. 918.
Consorzi volontari.
Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che
vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo
bacino di alimentazione o da bacini contigui.
L’adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono
risultare da atto scritto.
Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata
in base all’estensione dei terreni a cui serve l’acqua.
Art. 919.
Scioglimento del consorzio.
Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato
da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la
divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli
interessati.
Art. 920.
Norme applicabili.
Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai
consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione.
Art. 921.
Consorzi coattivi.
Nel caso indicato dall’articolo 918, il consorzio può anche essere
costituito d’ufficio dall’autorità amministrativa, allo scopo di
provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.
Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme
stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.
Il consorzio può anche procedere all’espropriazione dei singoli diritti,
mediante il pagamento delle dovute indennità.
Acque
Dott. Piero Antonio Esposito

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