Luci e delle vedute
Le luci e le vedute sono regolamentate contemperando le esigenze tra i
confinati; le luci che danno il passaggio alla luce ed all’aria non possono
affacciarsi sul fondo del vicino; le vedute sono finestre che permettono di
affacciarsi e guardare di fronte.
Per comprendere meglio le varie regolamentazioni riguardanti luci e
vedute, riporto gli art. dal 900 al 907 del codice civile.
Art. 900.
Specie di finestre.
Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci,
quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di
affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono
di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
Art. 901.
Luci.
Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
1) essere munite di un’inferriata idonea a garantire la sicurezza del
vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori
di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo
dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se
esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani
superiori;
3) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo
dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o
in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi
non consenta di osservare l’altezza stessa.
Art. 902.
Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci.
L’apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata
come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate
dall’articolo 901.
Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle
prescrizioni dell’articolo predetto.
Art. 903.
Luci nel muro proprio o nel muro comune.
Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al
fondo altrui.
Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il
consenso dell’altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle
nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.
Art. 904.
Diritto di chiudere le luci.
La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la
comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza.
Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso
non appoggia il suo edificio.
Art. 905.
Distanza per l’apertura di vedute dirette e balconi.
Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso
e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia
esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza
di un metro e mezzo.
Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze,
lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi
sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra
questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica.
Art. 906.
Distanza per l’apertura di vedute laterali od oblique.
Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se
non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve
misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.
Art. 907.
Distanza delle costruzioni dalle vedute.
Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo
vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore
di tre metri, misurata a norma dell’articolo 905.
Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre
metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta
obliqua si esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette
vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto
la loro soglia.
Luci e delle vedute
Dott. Piero Antonio Esposito

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