Servitù volontarie
Le servitù prediali possono essere costituite per contratto o per
testamento: possono anche acquistarsi per usucapione o per
destinazione del padre di famiglia.
L’uso della servitù deve avvenire civiliter, cioè dev’essere utilizzata dal
proprietario del fondo dominante con minor aggravio per il proprietario
del fondo servente.
Al fine di meglio comprendere le servitù prediali volontarie, riporto tutti
gli articoli del codice civile che le regolamentano, ossia dal 1058 al 1099.
Art. 1058.
Modi di costituzione.
Le servitù prediali possono essere costituite per contratto o per
testamento.
Art. 1059.
Servitù concessa da uno dei comproprietari.
La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non
è costituita se non quando gli altri l’hanno anch’essi concessa
unitamente o separatamente.
La concessione, però, fatta da uno dei comproprietari,
indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o
aventi causa a non porre impedimento all’esercizio del diritto concesso.
Art. 1060.
Servitù costituite dal nudo proprietario.
Il proprietario può, senza il consenso dell’usufruttuario, imporre sul
fondo le servitù che non pregiudicano il diritto di usufrutto.
Art. 1061.
Servitù non apparenti.
Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per
destinazione del padre di famiglia.
Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e
permanenti destinate al loro esercizio.
Art. 1062.
Destinazione del padre di famiglia.
La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta,
mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi,
sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o
lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza
alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita
attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi
separati.
Art. 1063.
Norme regolatrici.
L’estensione e l’esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in
mancanza, dalle disposizioni seguenti.
Art. 1064.
Estensione del diritto di servitù.
Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne.
Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo
l’ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il
passaggio per il fondo stesso.
Art. 1065.
Esercizio conforme al titolo o al possesso.
Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del
suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l’estensione e le modalità
di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il
bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.
Art. 1066.
Possesso delle servitù.
Nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica
dell’anno antecedente e, se si tratta di servitù esercitate a intervalli
maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell’ultimo godimento.
Art. 1067.
Divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio della servitù.
Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che
rendano più gravosa la condizione del fondo servente.
Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che
tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
Art. 1068.
Trasferimento della servitù in luogo diverso.
Il proprietario del fondo servente non può trasferire l’esercizio della
servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita
originariamente.
Tuttavia, se l’originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo
servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il
proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell’altro
fondo un luogo egualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti, e
questi non può ricusarlo.
Il cambiamento di luogo per l’esercizio della servitù si può del pari
concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi
prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non
reca danno al fondo servente.
L’autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita
su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi
acconsenta, purché l’esercizio di essa riesca egualmente agevole al
proprietario del fondo dominante.
Art. 1069.
Opere sul fondo servente.
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per
conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per
recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito
dal titolo o dalla legge.
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono
sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Art. 1070.
Abbandono del fondo servente.
Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o
della legge alle spese necessarie per l’uso o per la conservazione della
servitù, può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo
servente a favore del proprietario del fondo dominante.
Nel caso in cui l’esercizio della servitù sia limitato a una parte del
fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.
Art. 1071.
Divisione del fondo dominante o del fondo servente.
Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna
porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo
servente.
Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una parte
determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.
Art. 1072.
Estinzione per confusione.
La servitù si estingue quando in una sola persona si riunisce la
proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente.
Art. 1073.
Estinzione per prescrizione.
La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti
anni.
Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si
tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è
necessario il fatto dell’uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è
verificato un fatto che ne ha impedito l’esercizio.
Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno
in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso
l’esercizio.
Agli effetti dell’estinzione si computa anche il tempo per il quale la
servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.
Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l’uso della
servitù fatto da una di esse impedisce l’estinzione riguardo a tutte.
La sospensione o l’interruzione della prescrizione a vantaggio di uno
dei comproprietari giova anche agli altri.
Art. 1074.
Impossibilità di uso e mancanza di utilità.
L’impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell’utilità
della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il
termine indicato dall’articolo precedente.
Art. 1075.
Esercizio limitato della servitù.
La servitù esercitata in modo da trarne un’utilità minore di quella
indicata dal titolo si conserva per intero.
Art. 1076.
Esercizio della servitù non conforme al titolo o al possesso.
L’esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato dal
titolo o dal possesso non ne impedisce l’estinzione per prescrizione.
Art. 1077.
Servitù costituite sul fondo enfiteutico.
Le servitù costituite dall’enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando
l’enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per
devoluzione.
Art. 1078.
Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in
usufrutto.
Le servitù costituite dall’enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non
cessano con l’estinguersi dell’enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù
costituite dall’usufruttuario a favore del fondo di cui ha l’usufrutto o
dal marito a favore del fondo dotale.
Art. 1079.
Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela.
Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l’esistenza
contro chi ne contesta l’esercizio e può far cessare gli eventuali
impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in
pristino, oltre il risarcimento dei danni.
Art. 1080.
Presa d’acqua continua.
Il diritto alla presa d’acqua continua si può esercitare in ogni istante.
Art. 1081.
Modulo d’acqua.
Nelle servitù in cui è convenuta ed espressa una costante quantità di
acqua, la quantità deve esprimersi in relazione al modulo.
Il modulo è l’unità di misura dell’acqua corrente.
Esso è un corpo d’acqua che scorre nella costante quantità di cento litri
al minuto secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi.
Art. 1082.
Forma della bocca e dell’edificio derivatore.
Quando, per la derivazione di una data e costante quantità di acqua
corrente, è stata determinata la forma della bocca e dell’edificio
derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per
eccedenza o deficienza d’acqua, salvo che l’eccedenza o la deficienza
provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso
delle acque in esso correnti.
Se la forma non è stata determinata, ma la bocca e l’edificio derivatore
sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non è neppure
ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o
deficienza d’acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel
corso delle acque.
In mancanza di titolo o di possesso, la forma è determinata
dall’autorità giudiziaria.
Art. 1083.
Determinazione della quantità di acqua.
Quando la quantità d’acqua non è stata determinata, ma la
derivazione è stata fatta per un dato scopo, s’intende concessa la
quantità necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse può in
ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne
venga assicurato l’uso necessario e impedito l’eccesso.
Se però è stata determinata la forma della bocca e dell’edificio
derivatore, o se, in mancanza di titolo, si è posseduta per cinque anni la
derivazione in una data forma, non è ammesso reclamo delle parti, se
non nel caso indicato dall’articolo precedente.
Art. 1084.
Norme regolatrici della servitù.
Per l’esercizio della servitù di presa d’acqua, quando non dispone il
titolo o non è possibile riferirsi al possesso, si osservano gli usi locali.
In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli
seguenti.
Art. 1085.
Tempo d’esercizio della servitù.
Il diritto alla presa d’acqua si esercita, per l’acqua estiva,
dall’equinozio di primavera a quello d’autunno; per l’acqua iemale,
dall’equinozio d’autunno a quello di primavera.
La distribuzione d’acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e
alla notte naturali.
L’uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto
vigenti al tempo in cui l’uso fu convenuto o in cui si è incominciato a
possedere.
Art. 1086.
Distribuzione per ruota.
Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l’acqua per giungere
alla bocca di derivazione dell’utente si consuma a suo carico, e la coda
dell’acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.
Art. 1087.
Acque sorgenti o sfuggite.
Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o
sfuggite, ma contenute nell’alveo del canale, non possono trattenersi o
derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.
Art. 1088.
Variazione del turno tra gli utenti.
Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il
turno, purché tale cambiamento non rechi danno agli altri.
Art. 1089.
Acqua impiegata come forza motrice.
Chi ha diritto di servirsi dell’acqua come forza motrice non può, senza
espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso,
procurandone il ribocco o ristagno.
Art. 1090.
Manutenzione del canale.
Nella servitù di presa o di condotta d’acqua, quando il titolo non
dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente può domandare
che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde
siano tenute in istato di buona manutenzione a spese del proprietario
del fondo dominante.
Art. 1091.
Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell’acqua.
Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell’acqua di una
fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti ad eseguire le opere
ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell’acqua fino
al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici,
a conservare l’alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i
consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinché la derivazione e
la regolare condotta dell’acqua siano in tempi debiti effettuate.
Art. 1092.
Deficienza dell’acqua.
La deficienza dell’acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di
prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica.
Tra diversi utenti la deficienza dell’acqua deve essere sopportata prima
da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e tra utenti in parità
di condizione dall’ultimo utente.
Tuttavia l’autorità giudiziaria, con provvedimento in camera di
consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti, può modificare o limitare
i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in
relazione alla quantità di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui
l’acqua è destinata.
Il concedente dell’acqua è tenuto a una proporzionale diminuzione del
corrispettivo per la deficienza dell’acqua verificatasi per causa
naturale o per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute indennità
in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni, che siano
state disposte dall’autorità giudiziaria.
Art. 1093.
Riduzione della servitù.
Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti
indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione
dell’acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo
servente, il proprietario di questo può chiedere una riduzione della
servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso è
dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo dominante.
Art. 1094.
Servitù attiva degli scoli.
Gli scoli o acque colaticce derivanti dall’altrui fondo possono costituire
oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all’effetto di impedire
la loro diversione.
Art. 1095.
Usucapione della servitù attiva degli scoli.
Nella servitù attiva degli scoli il termine per l’usucapione comincia a
decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha fatto
sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e
condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo.
Quando sul fondo servente è aperto un cavo destinato a raccogliere e
condurre gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde
fanno presumere che il cavo sia opera del proprietario del fondo
dominante, purché non vi sia titolo, segno o prova in contrario.
Si reputa segno contrario l’esistenza sul cavo di opere costruite o
mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo è aperto.
Art. 1096.
Diritti del proprietario del fondo servente.
La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il
diritto di usare liberamente dell’acqua a vantaggio del suo fondo, di
cambiare la coltivazione di questo e di abbandonarne in tutto o in
parte l’irrigazione.
Art. 1097.
Diritto agli avanzi d’acqua.
Quando l’acqua è concessa, riservata o posseduta per un determinato
uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza,
tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è
dovuta.
Art. 1098.
Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d’acqua.
Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli
avanzi d’acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di
avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso
corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo
dominante.
Art. 1099.
Sostituzione di acqua viva.
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi
d’acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la concessione e
l’assicurazione al fondo dominante di un corpo d’acqua viva, la cui
quantità è determinata dall’autorità giudiziaria, tenuto conto di tutte le
circostanze.
Servitù volontarie
Dott. Piero Antonio Esposito

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