Servitù coattive
Le servitù prediali, oltre ad essere costituite volontariamente, per
usucapione o per destinazione del padre di famiglia, possono essere
costituite coattivamente: quando in forza di legge il proprietario di un
fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la
costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita
con sentenza. La servitù può essere anche costituita con atto della
autorità amministrativa nei casi previsti dalla legge.
Il codice disciplina la servitù di passaggio coattivo, la servitù di
acquedotto coattivo e la servitù di scarico coattivo, quando il passaggio
viene chiesto al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non
consente di ricevere nel suo fondo.
Per una maggior comprensione, riporto gli articoli dal 1031 al 1057 del
codice civile.
Art. 1032.
Modi di costituzione.
Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di
ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di
una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con
sentenza. Può anche essere costituita con atto dell’autorità
amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge (1).
La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l’indennità
dovuta.
Prima del pagamento dell’indennità il proprietario del fondo servente
può opporsi all’esercizio della servitù.
Art. 1033.
Obbligo di dare passaggio alle acque.
Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di
ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo
temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per
usi agrari o industriali.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse
attinenti.
Art. 1034.
Apertura di nuovo acquedotto.
Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il
necessario acquedotto, ma non può far defluire le acque negli
acquedotti già esistenti e destinati al corso di altre acque.
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù può tuttavia impedire la
costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti già
esistenti, qualora ciò non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si
domanda. In tal caso al proprietario dell’acquedotto è dovuta una
indennità da determinarsi avuto riguardo all’acqua che s’introduce, al
valore dell’acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo
passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.
La facoltà indicata dal comma precedente non è consentita al
proprietario del fondo servente nei confronti della pubblica
amministrazione.
Art. 1035.
Attraversamento di acquedotti.
Chi vuol condurre l’acqua per il fondo altrui può attraversare al
disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al
proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a
impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.
Art. 1036.
Attraversamento di fiumi o di strade.
Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o
corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle
strade e sulle acque.
Art. 1037.
Condizioni per la costituzione della servitù.
Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può
disporre dell’acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la
medesima è sufficiente per l’uso al quale si vuol destinare; che il
passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al
fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al
pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco
delle acque.
Art. 1038.
Indennità per l’imposizione della servitù.
Prima di imprendere la costruzione dell’acquedotto, chi vuol condurre
acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei
terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi
inerenti al fondo, oltre l’indennità per i danni, ivi compresi quelli
derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro
deterioramento del fondo da intersecare.
Per i terreni, però, che sono occupati soltanto per il deposito delle
materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la
metà del valore del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e
degli altri carichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del
fondo servente può fare piantagioni e rimuovere e trasportare le
materie ammucchiate, purché tutto segua senza danno dell’acquedotto,
del suo spurgo e della sua riparazione.
Art. 1039.
Indennità per il passaggio temporaneo.
Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un tempo non
maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennità
indicati dall’articolo precedente è ristretto alla sola metà, ma con
l’obbligo, scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.
Il passaggio temporaneo può essere reso perpetuo prima della
scadenza del termine mediante il pagamento dell’altra metà con gli
interessi legali dal giorno in cui il passaggio è stato praticato; scaduto
il termine, non si tiene più conto di ciò che è stato pagato per la
concessione temporanea.
Art. 1040.
Uso dell’acquedotto.
Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi
maggiore quantità d’acqua, se l’acquedotto non ne è capace o ne può
venir danno al fondo servente.
Se l’introduzione di una maggior quantità d’acqua esige nuove opere,
queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e
la qualità e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per
i danni nel modo stabilito dall’articolo 1038.
La stessa disposizione si applica anche quando per il passaggio
attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un pontecanale o viceversa.
Art. 1041.
Letto dell’acquedotto.
È sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far
determinare stabilmente il letto dell’acquedotto con l’apposizione di
capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di tale facoltà egli
non ha fatto uso al tempo della concessione dell’acquedotto, deve
sopportare la metà delle spese occorrenti.
Art. 1042.
Obblighi inerenti all’uso di corsi contigui a fondi altrui.
Se un corso d’acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui
l’accesso ai medesimi, o la continuazione dell’irrigazione o dello scolo
delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in
proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere
i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come
pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per
continuare l’irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o
dall’usucapione.
Art. 1043.
Scarico coattivo.
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle
acque si applicano anche se il passaggio è domandato al fine di
scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere
nel suo fondo.
Lo scarico può essere anche domandato per acque impure, purché
siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o
molestia.
Art. 1044.
Bonifica.
Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo forestale, il
proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre con
fognature, con colmate o altri mezzi ha diritto, premesso il pagamento
dell’indennità e col minor danno possibile, di condurre per fogne o per
fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue terre da un
corso d’acqua o da qualunque altro colatoio.
Se il prosciugamento risulta in contrasto con gli interessi di coloro che
utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso, e se gli opposti
interessi non si possono conciliare con opportune opere che importino
una spesa proporzionata allo scopo, l’autorità giudiziaria dà le
disposizioni per assicurare l’interesse prevalente, avuto in ogni caso
riguardo alle esigenze generali della produzione. Se si fa luogo al
prosciugamento, può essere assegnata una congrua indennità a coloro
che al prosciugamento si sono opposti.
Art. 1045.
Utilizzazione di fogne o di fossi altrui.
I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che
altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in forza dell’articolo
precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi, a
condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi
sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere già
eseguite, affinché queste siano in grado di servire anche ai fondi
attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese
già fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali
divengono comuni.
Art. 1046.
Norme per l’esecuzione delle opere.
Nell’esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono
applicabili le disposizioni del secondo comma dell’articolo 1033 e degli
articoli 1035 e 1036.
Art. 1047.
Contenuto della servitù.
Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o
serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una
chiusa alle sponde, con l’obbligo però di pagare l’indennità e di fare e
mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno.
Art. 1048.
Obblighi degli utenti.
Nella derivazione e nell’uso delle acque a norma del precedente
articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni
vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal
rigurgito o dalla diversione delle acque medesime.
Art. 1049.
Somministrazione di acqua a un edificio.
Se a una casa o alle sue dipendenze manca l’acqua necessaria per
l’alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi
domestici, e non è possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il
proprietario del fondo vicino deve consentire che sia dedotta l’acqua di
sopravanzo nella misura indispensabile per le necessità anzidette.
Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell’acqua, che
si chiede di dedurre, calcolato per un’annualità. Si devono altresì
sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione. Si
applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell’articolo 1038.
In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalità della
derivazione e l’indennità dovuta.
Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la
derivazione può essere soppressa su istanza dell’una o dell’altra parte.
Art. 1050.
Somministrazione di acqua a un fondo.
Le norme stabilite dall’articolo precedente si applicano anche se il
proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque
del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo
soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale.
Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel
caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione
amministrativa.
Art. 1051.
Passaggio coattivo.
Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha
uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio
o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la
coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l’accesso alla via
pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è
consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio,
qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo
dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un
passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo
per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse
attinenti.
Art. 1052.
Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso.
Le disposizioni dell’articolo precedente si possono applicare anche se il
proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è
inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.
Il passaggio può essere concesso dall’autorità giudiziaria solo quando
questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze
dell’agricoltura o dell’industria.
Art. 1053.
Indennità.
Nei casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un’indennità
proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere
stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario
che lo domanda deve, prima d’imprendere le opere o di iniziare il
passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita
dal primo comma dell’articolo 1038.
Art. 1054.
Interclusione per effetto di alienazione o di divisione.
Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a
titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall’altro
contraente il passaggio senza alcuna indennità.
La stessa norma si applica in caso di divisione.
Art. 1055.
Cessazione dell’interclusione.
Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in
qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del
fondo servente. Quest’ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma
l’autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto
riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l’indennità fu
convenuta in annualità, la prestazione cessa dall’anno successivo.
Art. 1056.
Passaggio di condutture elettriche.
Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle
condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia.
Art. 1057.
Passaggio di vie funicolari.
Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo
fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a
tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a
tale scopo, in conformità delle leggi in materia.
Servitù coattive
Dott. Piero Antonio Esposito

Rispondi