Diritti reali di garanzia
I diritti reali di garanzia sono invece pegno, ipoteca e privilegio speciale,
e servono a fornire una garanzia per un credito: il creditore titolare del
diritto di garanzia si potrà così soddisfare in via preferenziale sul bene
oggetto del diritto.


Il privilegio generale (che grava su tutti i beni del debitore) non è un
diritto reale di garanzia, perché è previsto eccezionalmente e solo nei
casi tassativi di legge.


Il privilegio speciale, invece, grava su beni determinati e ha carattere di
realità.


Essi vanno distinti dai diritti personali di garanzia che sono: l’avallo, la
fideiussione, la lettera di manleva, il mandato di credito.

Ogni diritto reale consiste di uno o più poteri che il suo titolare può
esercitare sul bene oggetto del diritto e che, nel loro insieme, formano il
cosiddetto contenuto del diritto.


La proprietà è il diritto reale che consente la più ampia sfera di poteri
che un soggetto possa esercitare su un bene.

È il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo,
entro i limiti e nei modi che la legge prevede.


Tra i limiti previsti dalla legge vi rientrano proprio gli altri diritti reali
(cosiddetti minori, parziali, limitati) che possono comprimere – essi e
solo essi dato il numerus clausus degli stessi secondo l’insegnamento
tradizionale – il diritto di proprietà.


Il diritto reale assoluto pieno di proprietà è tutelato dalla azione di
rivendicazione (art. 948 c.c.) e da quella negatoria (art. 949 c.c.).

La proprietà inoltre, anche se imprescrittibile, è soggetta a usucapione.
Di nuda proprietà può parlarsi solo in caso di usufrutto, che costituisce il
diritto reale limitato più penetrante e compressivo delle facoltà
proprietarie.


Il Pegno


Altra forma di garanzia del credito è prevista invece per i beni mobili ed
in alcuni casi anche per i beni mobili registrati come accade di recente
per il fermo amministrativo degli autoveicoli, possono essere oggetto di
pegno i preziosi.


Il pignoramento mobiliare differisce dall’ipoteca perché manca
l’elemento della pubblicità, ossia i beni sottoposti a pignoramento non
subiscono la trascrizione, conseguentemente un eventuale compratore
terzo in buona fede conclude validamente il contratto nonostante il
pignoramento posto dal creditore del debitore pignorato.
Quest’ultimo che di solito è anche allo stesso tempo il custode dei beni
sottoposti a pignoramento è il responsabile dei beni stessi, quindi,
poiché il debitore ed il custode coincidono, il debitore ha le
responsabilità del custode e pertanto è penalmente responsabile ma la
vendita è perfezionata, tranne il caso della malafede del compratore che
è a conoscenza del pegno.

Si riporta l’art. 2784 del c.c. al fine di una maggior comprensione.


Art. 2784.
Nozione.

Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un
terzo per il debitore.


Possono essere dati in pegno i beni mobili , le universalità di mobili, i
crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

L’ipoteca


È una garanzia che ha ad oggetto un bene immobile di proprietà del
debitore a favore del creditore, classico esempio è l’ipoteca data alla
banca per ottenere il mutuo.
Esistono diverse forme di ipoteca:

  1. volontaria è il debitore che offre il bene immobile in garanzia è
    il caso del mutuo bancario;
  2. giudiziale quando si viene a determinare un contenzioso
    giudiziale ed il creditore garanzia del proprio credito trascrive
    sull’immobile l’ipoteca giudiziale al fine di salvaguardare il
    credito da una eventuale cessione del bene che il debitore
    potrebbe compiere in danno al creditore stesso.

Si riporta l’art. 2808 del c.c. per una maggior comprensione.


Art. 2808.
Costituzione ed effetti dell’ipoteca.

L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in
confronto del terzo acquirente , i beni vincolati a garanzia del suo
credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato
dall’espropriazione.
L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si
costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari .
L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.

Diritti reali di garanzia


Dott. Piero Antonio Esposito

Diritti reali di garanzia
corsi amministratore condominiale

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