Diritti reali di garanzia
I diritti reali di garanzia sono invece pegno, ipoteca e privilegio speciale,
e servono a fornire una garanzia per un credito: il creditore titolare del
diritto di garanzia si potrร cosรฌ soddisfare in via preferenziale sul bene
oggetto del diritto.
Il privilegio generale (che grava su tutti i beni del debitore) non รจ un
diritto reale di garanzia, perchรฉ รจ previsto eccezionalmente e solo nei
casi tassativi di legge.
Il privilegio speciale, invece, grava su beni determinati e ha carattere di
realitร .
Essi vanno distinti dai diritti personali di garanzia che sono: l’avallo, la
fideiussione, la lettera di manleva, il mandato di credito.
Ogni diritto reale consiste di uno o piรน poteri che il suo titolare puรฒ
esercitare sul bene oggetto del diritto e che, nel loro insieme, formano il
cosiddetto contenuto del diritto.
La proprietร รจ il diritto reale che consente la piรน ampia sfera di poteri
che un soggetto possa esercitare su un bene.
ร il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo,
entro i limiti e nei modi che la legge prevede.
Tra i limiti previsti dalla legge vi rientrano proprio gli altri diritti reali
(cosiddetti minori, parziali, limitati) che possono comprimere – essi e
solo essi dato il numerus clausus degli stessi secondo l’insegnamento
tradizionale – il diritto di proprietร .
Il diritto reale assoluto pieno di proprietร รจ tutelato dalla azione di
rivendicazione (art. 948 c.c.) e da quella negatoria (art. 949 c.c.).
La proprietร inoltre, anche se imprescrittibile, รจ soggetta a usucapione.
Di nuda proprietร puรฒ parlarsi solo in caso di usufrutto, che costituisce il
diritto reale limitato piรน penetrante e compressivo delle facoltร
proprietarie.
Il Pegno
Altra forma di garanzia del credito รจ prevista invece per i beni mobili ed
in alcuni casi anche per i beni mobili registrati come accade di recente
per il fermo amministrativo degli autoveicoli, possono essere oggetto di
pegno i preziosi.
Il pignoramento mobiliare differisce dallโipoteca perchรฉ manca
lโelemento della pubblicitร , ossia i beni sottoposti a pignoramento non
subiscono la trascrizione, conseguentemente un eventuale compratore
terzo in buona fede conclude validamente il contratto nonostante il
pignoramento posto dal creditore del debitore pignorato.
Questโultimo che di solito รจ anche allo stesso tempo il custode dei beni
sottoposti a pignoramento รจ il responsabile dei beni stessi, quindi,
poichรฉ il debitore ed il custode coincidono, il debitore ha le
responsabilitร del custode e pertanto รจ penalmente responsabile ma la
vendita รจ perfezionata, tranne il caso della malafede del compratore che
รจ a conoscenza del pegno.
Si riporta l’art. 2784 del c.c. al fine di una maggior comprensione.
Art. 2784.
Nozione.
Il pegno รจ costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un
terzo per il debitore.
Possono essere dati in pegno i beni mobili , le universalitร di mobili, i
crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
L’ipoteca
ร una garanzia che ha ad oggetto un bene immobile di proprietร del
debitore a favore del creditore, classico esempio รจ lโipoteca data alla
banca per ottenere il mutuo.
Esistono diverse forme di ipoteca:
- volontaria รจ il debitore che offre il bene immobile in garanzia รจ
il caso del mutuo bancario; - giudiziale quando si viene a determinare un contenzioso
giudiziale ed il creditore garanzia del proprio credito trascrive
sullโimmobile lโipoteca giudiziale al fine di salvaguardare il
credito da una eventuale cessione del bene che il debitore
potrebbe compiere in danno al creditore stesso.
Si riporta l’art. 2808 del c.c. per una maggior comprensione.
Art. 2808.
Costituzione ed effetti dell’ipoteca.
L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in
confronto del terzo acquirente , i beni vincolati a garanzia del suo
credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato
dall’espropriazione.
L’ipoteca puรฒ avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si
costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari .
L’ipoteca รจ legale, giudiziale o volontaria.
Diritti reali di garanzia
Dott. Piero Antonio Esposito
