Servitù prediali
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo cosiddetto
fondo servente per l’utilità di un altro fondo detto fondo servente.
Il fondo principale, quindi, deve sopportare il peso della servitù
limitando il godimento, il vantaggio della servitù può essere immediata
oppure futuro.
Le servitù possono essere apparenti oppure negative come un obbligo di
non fare ad esempio il proprietario del fondo servente non può elevare
una costruzione ad una certa altezza in favore del fondo dominante.
Le servitù sono poi ovviamente positive come la servitù di passaggio.
Le spese inerenti alle servitù spettano al proprietario del fondo
dominante, il quale però può imporre un prezzo per la servitù.
Si riportano gli art. dal 1027 al 1031 del c.c. per una maggior
comprensione.
Art. 1027.
Contenuto del diritto.
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per
l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
Art. 1028.
Nozione dell’utilità.
L’utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del
fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione
industriale del fondo.
Art. 1029.
Servitù per vantaggio futuro.
È ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un
vantaggio futuro.
È ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un
fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se
non dal giorno in cui l’edificio è costruito o il fondo è acquistato.
Art. 1030.
Prestazioni accessorie.
Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto
per rendere possibile l’esercizio della servitù da parte del titolare, salvo
che la legge o il titolo disponga altrimenti.
Art. 1031.
Costituzione delle servitù.
Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o
volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione o per
destinazione del padre di famiglia.
Servitù prediali
Dott. Piero Antonio Esposito

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