Requisiti per l’esistenza di un condominio
Per esserci condominio è necessario che vi siano delle parti di un edificio
in comproprietà di più soggetti.
L’articolo 1117 del codice civile rubricato “parti comuni dell’edificio” del
codice civile prevede quanto segue.
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se
non risulta il contrario dal titolo:
- tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo
su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le
travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso,
i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; - le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia,
gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali
e funzionali, all’uso comune; - le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati
all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti
idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il
condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per
l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da
satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto
disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
Ciascuno dei condomini è simultaneamente proprietario esclusivo del
singolo appartamento e contitolare, congiuntamente agli altri condomini, per una quota, di alcune parti dell’edificio destinate complessivamente e funzionalmente all’uso ed all’utilità comune.
La quota di comproprietà è calcolata in misura al valore di ciascuna di
esse rispetto} a quello dell’edificio ed, in genere, è indicata in millesimi.
I millesimi di proprietà indicano in realtà il legame tra il prezzo della
proprietà e il valore dell’intero fabbricato (che, per comodità, sono riportati in apposite tabelle millesimali).
Le tabelle millesimali si utilizzano per la spartizione delle spese condominiali, per la precisazione delle maggioranze di costituzione delle assemblee e per le votazioni delle delibere.
Si ha condominio quando i condomini sono quantomeno due (cd. condominio minimo). Se i proprietari sono più di otto, è poi obbligatoria la carica di un amministratore, differentemente i proprietari possono occuparsi direttamente all’ amministrazione.
Per una maggiore disamina si rimanda al Libro I della presente collana,
“Dell’Amministratore condominiale, con particolare riguardo ai compiti
e poteri dell’Amministrazione”.
Requisiti per l’esistenza di un condominio
Dott. Piero Antonio Esposito

Rispondi