Caratteristiche del possesso
Il possesso costituisce una situazione di fatto corrispondente all’esercizio
della proprietà o di altro diritto reale.


Il possesso è caratterizzato dal corpus e dell’animus possidendi e si
distingue dalla detenzione, per il semplice fatto che in quest’ultima il
detentore riconosce lo status del possessore quale legittimo proprietario
del bene.


Il possesso può essere di buonafede o di malafede: il possesso di
buonafede consente l’acquisto della proprietà per usucapione.


Il possesso viene tutelato con particolare rigore dal legislatore attraverso
l’azione possessoria, detta di reintegrazione e di manutenzione.


Costituiscono poi azioni possessori minori la denunzia di nuova opera e
la denunzia di danno tenuto.


Si riportano gli art. dal 1140 al 1172 del codice civile, al fine di una
maggior comprensione.


Art. 1140.
Possesso.

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività
corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si
può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la
detenzione della cosa.


Art. 1141.
Mutamento della detenzione in possesso.

Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando
non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come
detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il
possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa
proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il
possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale.
Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il
possessore abbia un Titolo a fondamento del suo possesso; in questo
caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.


Art. 1142.
Presunzione di possesso intermedio.

Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si
presuppone che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.


Art. 1143.
Presunzione di possesso anteriore.

Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il
possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo
caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.


Art. 1144.
Atti di tolleranza.

Gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di
fondamento all’acquisto del possesso.


Art. 1145.
Possesso di cose fuori commercio.

Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza
effetto.
Tuttavia, nei rapporti tra privati è concessa l’azione di spoglio rispetto
ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei
comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico (822, 824). Se
trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di
concessione da parte della pubblica amministrazione, e data altresì
l’azione di manutenzione.


Art. 1146.
Successione nel possesso. Accessione del possesso

Il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della
successione.
Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello
del suo autore per goderne gli effetti.


Art. 1147.
Possesso di buona fede.

È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui
diritto. La buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave.
La buona fede e presunta e basta che vi sia stata al tempo dell’acquisto.


Art. 1148.
Acquisto dei frutti.

Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al
giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso
giorno.
Egli, fino alla restituzione della cosa risponde verso il rivendicante dei
frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe
potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre
di famiglia.


Art. 1149.
Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti.

Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha
diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma
dell’art. 821.


Art. 1150.
Riparazioni, miglioramenti e addizioni.

Il possessore, anche se di mala fede ha diritto al rimborso delle spese
fatte per le riparazioni straordinarie. Ha anche diritto a indennità per
i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della
restituzione.
L’indennità si deve corrispondere nella misura dell’aumento di valore
conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di
buona fede; se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra
l’importo della spesa e l’aumento di valore.
Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il
rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al
tempo per il quale la restituzione è dovuta.
Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto
dell’art. 936.
Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è
di buona fede, e dovuta una indennità nella misura dell’aumento di
valore conseguito dalla cosa.


Art. 1151.
Pagamento delle indennità.

L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre
che il pagamento delle indennità previste dall’articolo precedente sia
fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.


Art. 1152.
Ritenzione a favore del possessore di buona fede.

Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finché non gli siano
corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate
nel corso del giudizio di rivendicazione (948) e sia stata fornita una
prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti.
Egli ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie ordinate
dall’autorità giudiziaria nel caso previsto dall’articolo precedente.


Art. 1153.
Effetti dell’acquisto del possesso.

Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è
proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia
in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al
trasferimento della proprietà.
La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non
risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente. Nello stesso
modo si acquistano diritti di usufrutto, di uso e di pegno.


Art. 1154.
Conoscenza dell’illegittima provenienza della cosa.

A colui che ha acquistato conoscendo l’illegittima provenienza della
cosa, non giova l’erronea credenza che il suo autore o un precedente
possessore ne sia divenuto proprietario.


Art. 1155.
Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri.

Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile,
quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita
alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.


Art. 1156.
Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle
universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.


Art. 1157.
Possesso di titoli di credito.

Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati
dal titolo V del libro IV.


Art. 1158.
Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari.

La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui
beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti
anni.


Art. 1159.
Usucapione decennale.
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile,
in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia
stato debitamente trascritto ne compie l’usucapione in suo favore col
decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.


Art. 1159-bis.
Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale.

La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni
classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso
continuato per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di
un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente
trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni
classificati montani dalla legge, ne compie l’usucapione in suo favore
col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni
per la regolarizzazione del titolo di proprietà.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi
rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati
montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati
dalla legge speciale.


Art. 1160.
Usucapione delle universalità di mobili.

L’usucapione di un’universalità di mobili o di diritti reali di godimento
sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti
anni.
Nel caso di acquisto in buona fede da chi non e proprietario, in forza di
titolo idoneo, l’usucapione si compie con il decorso di dieci anni.


Dell’Art. 1161.
Usucapione dei beni mobili.

In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri
diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del
possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato
acquistato in buona fede.
Se il possessore è di mala fede, l’usucapione si compie con il decorso di
venti anni.


Art. 1162.
Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri.

Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene
mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a
trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie
in suo favore l’usucapione col decorso di tre anni dalla data della
trascrizione. Se non concorrono le condizioni previste dal comma
precedente, l’usucapione si compie col decorso di dieci anni.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti
reali di godimento.


Art. 1163.
Vizi del possesso.

Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per
l’usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è
cessata.


Art. 1164.
Interversione del possesso.

Chi ha il possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa
altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del
suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza
di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario.
Il tempo necessario per l’usucapione decorre dalla data in cui il titolo
del possesso è stato mutato.


Art. 1165.
Applicazione di norme sulla prescrizione.

Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di
sospensione e d’interruzione e al computo dei termini si osservano, in
quanto applicabili, rispetto all’usucapione.


Art. 1166.
Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione
rispetto al terzo possessore.

Nell’usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo
possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, né
l’impedimento derivante da condizione o da termine, né le cause di
sospensione indicate dall’art. 2942.
L’impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di
sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno
opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti
reali sui beni da lui posseduti.


Art. 1167.
Interruzione dell’usucapione per perdita di possesso.

L’usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del
possesso per oltre un anno. L’interruzione si ha come non avvenuta se è
stata proposta l’azione diretta a ricuperare il possesso e questo è stato
ricuperato.


Art. 1168.
Azione di reintegrazione.

Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può,
entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la
reintegrazione del possesso medesimo.
L’azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il
caso che l’abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione
decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà
del fatto, senza dilazione.


Art. 1169.
Reintegrazione contro l’acquirente consapevole dello
spoglio.

La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in
virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza
dell’avvenuto spoglio.


Art. 1170.
Azione di manutenzione.

Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale
sopra un immobile o di un’universalità di mobili può, entro l’anno dalla
turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.
L’azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non
interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente.
Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino,
l’azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui
la violenza o la clandestinità è cessata.
Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può
chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni
indicate dal comma precedente.


Art. 1171.
Denunzia di nuova opera.

Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il
possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da
altri intrapresa sul proprio come sull’altrui fondo, sia per derivare
danno alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso,
può denunziare all’autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa
non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.
L’autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può
vietare la continuazione dell’opera, ovvero permetterla, ordinando le
opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno
prodotto dalla sospensione dell’opera, qualora le opposizioni al suo
proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel
secondo caso, per la demolizione o riduzione dell’opera e per il
risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi
ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.


Art. 1172.
Denunzia di danno temuto.
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il
possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio,
albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla
cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può
denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le
circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.
L’autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia
per i danni eventuali.

Caratteristiche del possesso


Dott. Piero Antonio Esposito

Caratteristiche del possesso
corsi amministratore condominiale

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