Fabbricato
Il fabbricato negli edifici è una forma di unione in proprietà forzosa di
parti comuni facenti parte di un complesso e di proprietà di tutti i
comunisti.


Si parla di stabile quando più soggetti hanno la proprietà esclusiva di
parti distinte di un medesimo edificio – piani o porzioni di piano – e nel
contempo la comproprietà delle parti comuni, collegate strutturalmente
e funzionalmente al complesso delle unità immobiliari. La condivisione
può infatti costituirsi per desiderio dei partecipanti o per legge.


Il condominio è uno dei casi in cui la comunione è obbligatoria, forzosa,
indivisibile e irrinunciabile, come prevedere l’art. 1119 c.c. Per questo
tipo di comunione è infatti prevista una disciplina specifica che si aggiunge, e a volte sostituisce, le regole previste per la comunione ordinaria. La materia è stata oggetto di varie riforme ed è contenuta negli articoli 1117 e seguenti del codice civile, ma anche nelle disposizioni di attuazione al codice civile artt. 61-72, dove sono regolati minuziosamente alcuni aspetti del condominio.


Per tutto quello non previsto dalla disciplina specifica sul condominio, si
applicheranno le regole sulla comunione in generale.

Fabbricato


Dott. Piero Antonio Esposito

Fabbricato
corsi amministratore condominiale

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.