Proprietà edilizia
Il legislatore si è assunto il compito di disciplinare e governare l’assetto
del territorio in modo da garantire un ordinato sviluppo degli immobili
abitativi e commerciali nonché delle aree verdi adibite a svago ed
ornamento della proprietà edilizia.


La disciplina urbanistica inizia ad essere disciplinata dalla legge
urbanistica fondamentale n° 1150 del 1942, la quale demanda alla
normativa degli enti locali il compiuto assetto della regolamentazione
del territorio.
Trattasi in buona sostanza dei piani regolatori generali, provvedimenti
aventi natura generale e astratta e frutto della partecipazione del
comune e della regione, nonché dei piani particolareggiati e delle
convenzioni urbanistiche che prevedono la partecipazione fattiva dei
privati.


Elemento indefettibile ai fini della realizzazione dei fabbricati costituisce
il regolamento edilizio previsto e disciplinato all’art. 871 del codice civile:
tale atto amministrativo contiene le norme generali in tema di decoro
urbanistico, di distanze legali, di realizzazione cubatura, la cui violazione
comporta l’erogazione in capo ai privati di sanzioni amministrative.


Le norme del regolamento edilizio non incidono nei rapporti tra privati
ma, colui che per effetto della violazione di una norma regolamentare ha
subito un danno, deve essere risarcito, salva la facoltà della riduzione in
pristino quando si tratta del rispetto delle distanze legali o della
disciplina in materia di luci e vedute.

Al fine di una maggior comprensione, si riportano gli articoli dall’869 al
872 c.c.


Art. 869.
Piani regolatori.

I proprietari d’immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori
devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle
riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti.

Art. 870.
Comparti.

Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità
fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli
aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i
loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l’attuazione del
piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l’esecuzione delle opere.
In mancanza di accordo, può procedersi alla espropriazione a norma
delle leggi in materia.


Art. 871.
Norme di edilizia e di ornato pubblico.

Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge
speciale e dai regolamenti edilizi comunali.
La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le
costruzioni nelle località sismiche.


Art. 872.
Violazione delle norme di edilizia.

Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle
norme indicate dall’articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.
Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne
risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si
tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o
da questa richiamate .

Proprietà edilizia


Dott. Piero Antonio Esposito

Proprietà edilizia
corsi amministratore condominiale

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.