Divieto di immissioni
È naturale tuttavia che senza dolo la normale attività di un soggetto
proprietario di un terreno, di un fondo, di un immobile possa recare
molestia ad un altro, pensiamo ai rumori che derivano da una normale
attività, quindi il fumo, calore o qualsiasi altro genere di immissione.


In questo caso tali immissioni devono essere tollerate, naturalmente in
questo caso il legislatore ha posto dei limiti che se superati eccedono la
normale tollerabilità e quindi non sono ammissibili.


Tale limite può essere superato in caso di attività produttive ma fino ad
un certo punto, le eventuale immissione nocive ed intollerabili, il vicino
può chiedere al giudice che queste cessino salvo il risarcimento del
danno.


A tal proposito, riporto integralmente l’art. 844. c.c.


Art. 844.
Immissioni.

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di
calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni
derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità
(659 c.p.), avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (833; 674
c.p.).
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare
le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà (912). Può
tener conto della priorità di un determinato uso (890).

Divieto di immissioni


Dott. Piero Antonio Esposito

Divieto di immissioni
corsi amministratore condominiale

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