Prescrizione e della decadenza
I diritti reali su cosa altrui, a differenza del diritto di proprietà, si
estinguono per non uso: il termine di prescrizione è normalmente di
vent’anni (artt. 970, 1014, 1073 c.c.).
Gli atti costitutivi dei diritti reali vanno trascritti ex art. 2643 c.c., per
l’opponibilità verso terzi che vantino altri diritti reali della stessa o di
altra specie, non verso il proprietario con il quale si è instaurato un
rapporto volontario o legalmente imposto.
Ad esempio, non potranno farsi valere i diritti di usufrutto, uso,
abitazione, servitù, ove non trascritti, verso un creditore ipotecario
iscrivente ex art. 2812 c.c., e allo stesso modo verso un nuovo
proprietario della res (ciò limita il diritto di sequela a un adempimentoonere del titolare del diritto limitato).
È poi possibile che diritti reali di godimento o di garanzia, pur trascritti,
siano travolti, eccezionalmente, da un’azione di riduzione
infraventennale ex art. 561 c.c.
Art. 2934.
Estinzione dei diritti.
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo
esercita per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i dirittiindisponibili e gli altri diritti
indicati dalla legge.
Art. 2964.
Inapplicabilita’ di regole della prescrizione.
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di
decadenza, non si applicano le norme relative all’interruzione della
prescrizione.
Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione,
salvo che sia disposto altrimenti.
Prescrizione e della decadenza
Dott. Piero Antonio Esposito

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