Nomina dell’Amministrazione di condominio
La nomina dell’Amministrazione è prevista dal Codice Civile Italiano
all’art. 1129.
La legge quindi non prevede sanzioni per i condomini che non
adempiano all’obbligo, ma un solo condomino (o l’Amministrazione
uscente) può ricorrere al tribunale e ottenere la nomina giudiziaria di
un’Amministrazione, nei condomini laddove ne è prevista
l’obbligatorietà.
L’Amministrazione può essere nominata, come meglio specificato
dall’art. 1129:
• dall’assemblea dei condomini, con la dovuta maggioranza;
• in assenza, ove i condomini siano minimo nove e l’ assemblea non
vi provveda o non si raggiunga una maggioranza su nessun
pretendente, dal tribunale ordinario, in sede di volontaria
giurisdizione.
La carica dell’Amministrazione fatta dal costruttore e/o venditore di un
fabbricato, anche se inserita nel rogito di acquisto, è nulla.
La carica dell’Amministrazione è vincolata alla legge e sono necessari i
seguenti requisiti:
1) la maggioranza degli intervenuti all’assemblea in relazione alle teste;
2) la metà del valore del complesso (cioè 500 millesimi su 1.000, cfr. art.
1136, secondo comma, c.c., nei condomini a 1000 millesimi totali di
proprietà).
Nomina dell’Amministrazione di condominio. Dott. Piero Antonio Esposito

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