Molteplicità delle tabelle millesimali
In ogni condominio possono esserci più tabelle millesimali.
Quella principale, delle tabelle millesimali in senso stretto, normalmente
detta “di proprietà”, rappresenta i valori proporzionali delle varie
proprietà e serve a suddividere la maggior parte delle spese del
condominio.
Altre tabelle millesimali possono essere poste in essere per l’uso delle
proprietà comuni: ad esempio, possono essere riferite alla singola rampa
di scale, all’ascensore, all’impianto di riscaldamento centralizzato, al
giardino.
Queste tabelle devono considerare sia l’uso di servizi condominiali sia la
quota di proprietà espressa dalle tabelle millesimali di proprietà.
Le più frequenti nella prassi sono le tabelle millesimali d’uso per la
ripartizione delle spese riguardanti scale e ascensore (ove presente).
In tal caso si adotta di solito il seguente criterio (indicato come principio
dall’art. 1124 del Codice Civile): la quota è determinata per metà dai
millesimi di proprietà e l’altra metà in proporzione all’altezza del piano
abitato.
Per ottenere le quote della seconda metà si divide questa per la
sommatoria del numero di piani dell’edificio e il risultato si moltiplica
per ciascun piano.
Ad esempio: se in una palazzina di 5 piani con due unità immobiliari per
piano, la spesa mensile per la pulizia delle scale è EUR 1.000,00, EUR
500,00 andranno divisi secondo il valore degli immobili (come da
tabella millesimale, se esistente, o dividendo mille millesimi per il
numero complessivo delle unità immobiliari che fanno uso di quel
servizio, equiparando così le quote millesimali) e gli altri EUR 500,00
andranno divisi secondo i calcoli di cui sopra ovvero per ogni singolo
immobile del terzo piano 500/103/2 = 75, per il quarto 500/104/2 =
100 ecc..
Una differenza importante è che, mentre alle tabelle millesimali di
proprietà partecipano tutti i condomini (e di conseguenza alle spese
ripartite con esse) senza possibilità di esclusione, le tabelle millesimali
d’uso possono essere anche parziali.
Ad esempio, alle spese ordinarie delle scale-ascensore, i condomini che
non ne fanno uso possono essere esclusi (si pensi ai proprietari di negozi
al pian terreno che hanno accesso indipendente e che non usufruiscono
in nessun modo delle scale non dovendo neanche passare per l’androne
del fabbricato).
Molteplicità delle tabelle millesimali
Dott. Piero Antonio Esposito

Rispondi