Maggioranze in tema di parti comuni
Quanto infatti alle maggioranze richieste sia per l’approvazione della
delibera condominiale di destinazione del cortile a parcheggio di
autovetture sia per l’approvazione della relativa disciplina d’uso e
godimento del bene (nel caso in cui il regolamento nulla vieti ma pure
nulla disponga in merito), trova in genere applicazione l’art. 1136 cc co.5.
È dunque sufficiente la maggioranza speciale prevista per le innovazioni
(numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al
condominio e i due terzi del valore dell’edificio).
Non è invece richiesta l’unanimità dei consensi (vedi Cass., sent. 10289
del 17/10/1998).
Qualora invece si tratti di delibera che statuendo la destinazione di
un’area comune a parcheggio di autovetture, ne disciplini l’uso
escludendo a turno uno dei condomini, per esempio perché lo spazio
non è sufficiente e di cui abbiamo detto sopra, per essere valida deve
essere approvata (e il relativo verbale sottoscritto) da tutti i condomini.
Essa inoltre viene ad essere soggetta all’onere della forma scritta, forma
che è richiesta non solo per la prova della delibera, ma anche per la sua
stessa validità in quanto produce vincoli di natura reale su beni immobili
oltre che una modifica del regolamento condominiale.
Maggioranze in tema di parti comuni
Dott. Piero Antonio Esposito

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