Giudice di Pace e controversie tra condomini
È esperienza piuttosto comune che la gestione degli spazi comuni possa
costituire motivo di attrito e dissidio all’interno dei condominii per non
essere sempre ben chiaro fino a che punto il diritto del singolo all’uso
degli spazi comuni possa spingersi.
In caso di disaccordo tra i condomini tra loro e all’interno della
assemblea in ordine alla regolamentazione e gestione degli spazi comuni,
competente a decidere è in genere il Giudice di Pace, trattandosi di
materia devoluta per legge a costui.
Diversamente laddove oggetto di contestazione sia l’esistenza del diritto
stesso al parcheggio, competente sarà il Tribunale.
Si ricorda infine che in ogni caso ciascun condomino ha la facoltà di
impugnare la delibera assembleare nei cui confronti è dissenziente, nel
termine di 30 giorni dalla emanazione della stessa o sua comunicazione.
Opportuno è evidenziare che in data 4 marzo 2010, è stato approvato il
decreto legislativo n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53)
attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009) in tema di
mediazione e conciliazione delle controversie.
Tra le materie per le quali il nostro legislatore ha previsto la necessità di
ricorso ad un tentativo obbligatorio di conciliazione vi è, non a caso,
anche quella del condominio, evidentemente foriero di non poca
litigiosità.
Benché la mediazione sia divenuta obbligatoria dal 21 marzo, il
successivo decreto milleproroghe ha rinviato al 21 marzo 2012 l’entrata
in vigore dell’obbligatorietà per la materia che qui ci interessa.
Ciò significa che a partire dalla data sopra indicata, chiunque intenda
agire in giudizio in tema di condominio dovrà preventivamente esperire
un tentativo obbligatorio di conciliazione avanti ad un organismo
riconosciuto per la ricerca di una soluzione bonaria del contenzioso.
Giudice di Pace e controversie tra condomini
Dott. Piero Antonio Esposito

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