Divieto di ospitare animali domestici
Divieto di ospitare animali domestici
Dalla entrata in vigore della Legge 11 dicembre 2012, n. 220 (che,
peraltro, modifica l’ultimo comma dell’art. 1138 c.c.), ogni clausola del
regolamento condominiale recante il divieto di tenere animali domestici
nello stabile) sembrerebbe risultare colpita da “nullità sopravvenuta”.
L’affermazione di principio (“le norme del regolamento non possono
vietare di possedere o detenere animali domestici”) applicabile a tutte le
disposizioni con essa contrastanti (a ciò si aggiunga che l’articolo 155
delle Disposizioni di attuazione del Codice civile dispone che “cessano di
avere effetto le disposizioni del regolamento di condominio che siano
contrarie alle norme richiamate nell’ultimo comma dell’articolo 1138 del
Codice”, sancendo definitivamente la correttezza della tesi della nullità
del regolamento contrario al divieto), indipendentemente dalla natura
dell’atto che le contiene (regolamento contrattuale) ed dal momento
dell’introduzione di quest’ultimo (primo o dopo la novella del 2012), gli
animali domestici non vivono ancora all’interno degli immobili.
Sul versante interpretativo permane una corrente che non ricomprende
la novellata disposizione tra quelle inderogabili, ritenendo che il divieto
può continuare a sussistere nei regolamenti di natura contrattuale,
purché la relativa clausola sia trascritta nei pubblici registri immobiliari.
È buona regola quella di decidere i precetti che dovranno essere
rispettati dai proprietari degli animali, sia nell’uso degli spazi o dei
servizi comuni, sia in relazione al comportamento all’interno del
complesso condominiale.
E’ diritto di ciascun condomino di usare a suo piacimento dei beni
comuni trova limite nel pari diritto di uso e di godimento degli altri.
Si rammenta una vicenda, di qualche anno fa (Corte di Cassazione,
Sezione penale, n. 4672 del 3 febbraio 2009) rispetto alla quale gli
Ermellini sentenziarono che il proprietario il quale non custodisca
adeguatamente l’animale risponde dei danni causati a terzi soggetti,
rammentando il divieto di tenere libero l’animale nel cortile
condominiale senza applicargli guinzaglio e museruola. Il giudice di
legittimità, nella specie, confermava la precedente pronuncia della Corte
territoriale, che aveva condannato il proprietario di un cane per il reato
di lesioni colpose in danno di un altro condomino.
Il condannato aveva quindi adito il giudice di legittimità, asserendo la
mancata attendibilità della testimonianza di un ulteriore condomino, in
quanto generica.
La Cassazione, respingendo il ricorso, confermava la responsabilità del
proprietario il quale, nonostante i numerosi avvertimenti avanzati da più
di un partecipante al condominio, non aveva riposto la particolare
cautela, richiesta dalle circostanze del caso, nella gestione del suo cane
all’interno del cortile condominiale, nella specie facendolo giocare a
palla senza limitarlo né con un guinzaglio, né con una museruola.
La questione relativa ai danni che cani o gatti possono arrecare alle parti
comuni degli edifici apre scenari molteplici e soluzioni disparate.
Facendo un passo indietro, la disposizione de qua ha codificato principi
già operanti nel diritto vivente e nella legislazione nazionale e
comunitaria, frutto dell’evoluzione, nella coscienza sociale, della
rinnovata considerazione del rapporto tra l’uomo e l’animale, assunto ad
espressione dei più generali diritti inviolabili di cui all’art. 2 della Carta
Costituzionale e, di conseguenza, volti ad ottimizzare il predetto
rapporto, avendo l’uomo l’obbligo morale di rispettare tutte le creature
viventi, considerata l’importanza degli animali da compagnia ed il loro
valore per la società per il contributo da essi fornito alla qualità della
vita.
Il percorso del legislatore per attuare lo spiegato obiettivo si è rivelato
apprezzabile, tuttavia, si è reso responsabile dell’omissione di qualsiasi
specificazione normativa in termini di imputazione di responsabilità ed
eventuali obblighi di assicurazione, abbandonando la faccenda (relativa
alla convivenza dell’amato pet, negli edifici condominiali) alle comuni
regoli civilistiche.
In attesa di un eventuale ed auspicato “Pet Code” (codice degli animali) è
doveroso evidenziare che molteplici disposizioni in tema di animali
domestici sono sparse nell’ordinamento giuridico, tra varie fonti
normative.
Vanno rammentate le disposizioni contenute nell’ordinanza del
Ministero del Lavoro, della Salute, delle Politiche Sociali, datata 3 marzo
2009 (Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani), che statuisce, tra gli
altri, l’obbligo, in capo al proprietario dell’animale, di mantenere pulita
l’area di passeggio, di utilizzare il guinzaglio in ogni luogo e, in ipotesi di
animali aggressivi, di applicare la museruola.
È sempre prevista la responsabilità civile, ai sensi dell’articolo 2052 c.c.
(dove espressamente il proprietario o l’utilizzatore viene esonerato
qualora fornisca prova della ricorrenza del caso fortuito), nonché penale,
dei proprietari, in ipotesi di danni o lesioni a persone, animali o cose.
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, della succitata ordinanza, “I proprietari dei
cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una
polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi
causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che
la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al
pubblico”.
Tra le numerose proposte di legge che si sono avvicendate per la
regolamentazione delle molteplici vicende che, potenzialmente,
interessano gli animali d’affezione, unitamente ai padroni, si registra
quella che prevede l’istituzione, presso ogni comune, di un registro
telematico nazionale dell’anagrafe canina (in corso di esame al Senato),
nonché quella che propone l’introduzione della loro impignorabilità
( l’articolo 77 del disegno di legge sull’ambiente che modifica l’articolo 14
del Codice di procedura civile, in tema di cose mobili assolutamente
impignorabili), ma allo stato attuale, ancora nessuna norma statuisce
l’obbligo di assicurazione in ipotesi di danni alle parti comuni.
Sempre nel contesto condominiale, va infine rammentato che gli animali
non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza le
necessarie cautele disposte dalla normativa vigente, non da ultimo
quella in tema di igiene, di quiete, di immissioni, a tutela degli altri
conviventi dello stabile.
Si evidenza che, oltre a polizze ad hoc (responsabilità civile che copre le
fattispecie ove un animale danneggi un altro animale, ovvero terze
persone, o anche cose), variamente denominate “polizze animali
domestici” (in media assicurare per la responsabilità civile un gatto o un
cane di età fino a 6 mesi, costa circa 40 euro per il primo anno e una
cifra doppia dal secondo, mentre se il pet ha un’età compresa fra 6 mesi
e 10 anni la tariffa sale a 100 euro per il primo anno e raddoppia dal
secondo e, infine, se appartiene ad una razza a rischio, i valori lievitano
progressivamente), l’assicurazione per la responsabilità civile cd.
“Capofamiglia” (una garanzia della polizza della casa che tutela il
patrimonio della famiglia da tutte quelle richieste di risarcimento
avanzate da terzi nei confronti di tutti i membri della famiglia) nella
quasi totalità degli schemi negoziali include anche l’animale domestico.
In altri casi viene congegnata come garanzia accessoria per cui, a fronte
di un premio aggiuntivo, anche i danni cagionati da cani e gatti verranno
indennizzati.
Per quanto esposto, l’obbligatorietà di contrarre una polizza vige
soltanto se si possiede un cane ricompreso nella categoria delle cd. razze
“impegnative”, e non quando il cane sia un innocuo cucciolo che, ad ogni
modo, teneramente, e non solo in ambito condominiale, potrebbe
cagionare dei danni, anche economicamente ingenti.
Divieto di ospitare animali domestici
Dott. Piero Antonio Esposito

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