Elementi accidentali del contratto
Gli elementi accidentali del contratto sono il termine, la condizione, il
modo, la clausola penale e la caparra per la compravendita e per la
locazione.
Il termine quando si menziona il termine come elemento
«accidentale» si ritiene, però, circoscriverlo a quelle clausole che
definiscono la durata nel tempo del rapporto contrattuale.
Sotto questo aspetto al termine si attribuisce la funzione di stabilire il
momento iniziale o quello finale ovvero entrambi.
La limitazione, nel tempo, degli effetti del contratto, se può dipendere
dalla determinazione convenzionale, ossia per volontà delle parti, è in
vari casi richiesta dalla stessa legge, quale elemento necessario per
l’esistenza dei requisiti costitutivi della fattispecie, come ad esempio
nella locazione, nell’appalto come nel contratto di agenzia, oppure nel
mutuo.
La scansione temporale, quindi, non è più una eventualità, ma una
necessità, dipendente dalla natura e dalla funzione specifica del
contratto.
La condizione è un evento futuro ed incerto si distingue in condizione
“sospensiva” e condizione “risolutiva”.
Con la condizione sospensiva o meglio con il verificarsi della condizione
sospensiva si produrranno gli effetti del contratto.
Il modo condizione l’efficacia del contratto nel senso che per produrre
effetti uno dei contraenti è tenuto ad un certo comportamento o attività
ad esempio: ti donerò la villa se curerai il giardino.
La clausola penale è la clausola con cui si conviene che, in caso di
inadempimento o di ritardo nell’adempimento del contratto, uno dei
contraenti è tenuto ad una determinata prestazione.
Le sue funzioni principali sono la maggiore garanzia di puntuale e
tempestivo adempimento e la preliquidazione convenzionale del danno
per l’eventualità dell’inadempimento e/o del ritardo, evitando, così,
costose e lente decisioni giurisdizionali sul punto.
La caparra può essere di due tipi: “confirmatoria” oppure
“penitenziale”.
La prima consiste nella consegna alla controparte di una somma di
denaro o di una quantità di cose fungibili, già al momento della
conclusione del contratto, a conferma della serietà del vincolo assunto e
a titolo di acconto sul prezzo.
Tale istituto fa sì che qualora chi ha ricevuto la caparra si renda
inadempiente, dovrà restituire il doppio della somma all’altra parte; se
inadempiente è chi ha dato la caparra, l’altro contraente potrà recedere
dal contratto e trattenere la caparra ricevuta.
La caparra è detta “penitenziale”, invece, se costituisce solo una sorta di
corrispettivo che una delle parti contraenti è tenuta a versare
anticipatamente all’altra per il presunto danno che le arrecherebbe in
caso di recesso.
Il contratto si compone di un momento soggettivo che è composto
dall’accordo, dal reciproco consenso come visto sopra e un momento
oggettivo che è la disposizione, la regola.
Se manca uno degli elementi essenziali il contratto non esiste.
Il contratto pertanto lo si ripete è la rappresentazione della volontà di
contenuto o suscettibile di valutazione patrimoniale diretta a produrre
effetti giuridici.
Tuttavia, la volontà contrattuale deve essere conforme all’ordinamento
giuridico se vi è divergenza il contratto non è valido e viene cancellato.
Sul piano generale, conseguentemente, possiamo affermare che
l’iniziativa privata ed economica deve essere in linea con l’interesse
generale.
Sul piano della quotidianità si può dire che stipuliamo diversi contratti
senza nemmeno che ce ne accorgiamo o che ci badiamo la dottrina li
definisce contratti di attuazione, come pagare il pedaggio autostradale
senza nemmeno parlare o il rifornimento dal benzinaio.
Per quanto in ultimo testé espresso possiamo dire che l’accordo può
essere “espresso” o “tacito”.
È espresso cioè manifestato in modo esplicito sia per iscritto che
oralmente e tacito quando si manifesta per comportamenti concludenti
come nel caso del rinnovo tacito nei contratti di locazione oppure nei
contratti con l’obbligo di fare.
Per quanto riguarda il rinnovo tacito si è in presenza di due elementi:
- Preesistenza del contratto,
- modifica del contratto ossia preesistenza
del vecchio contratto ma modificato.
In questo caso si può parlare di un nuovo contratto.
Elementi accidentali del contratto
Dott. Piero Antonio Esposito

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