Formazione del contratto
Proposta ed accettazione oltre ad essere l’incontro di due volontà è
anche l’incontro di due atti unilaterali recettizi. È molto importante il
concetto di atto recettizio in modo particolare in ambito processuale ma
non solo.
La validità dell’atto recettizio varia a seconda del caso.
In alcuni casi è valida la data di spedizione pensiamo ad esempio la
domanda di partecipazione ad un concorso, in altri casi quando l’atto
arriva a destinazione ad esempio la lettera di licenziamento nel rapporto
di lavoro.
Esaminiamo nel caso del contratto: come detto la proposta e
l’accettazione sono anche due atti unilaterali, quindi la proposta – il
proponente fa pervenire ad un altro soggetto – oblato la proposta,
l’oblato a quel punto è del tutto libero di accettare o meno, oppure di
formulare una nuova proposta.
Per proposta si intende la dichiarazione di volontà proveniente dal
proponente, mentre l’accettazione è la dichiarazione di volontà
dell’oblato, una volta che la proposta è stata accettata nasce l’accordo
contrattuale, da non confondersi con l’estinzione dell’obbligazione come,
ad esempio, nel caso del pagamento in un’unica soluzione.
Per il BIANCA proposta ed accettazione sono due atti contrattuali cioè
due dichiarazioni contrattuali, tuttavia l’accettazione è anche un potere
potestativo, ritenuto che l’oblato è libero di non accettare e pertanto non
vincolato.
Per il GAZZONI la proposta e l’accettazione non sono due atti
contrattuali, quanto piuttosto precontrattuali o prenegoziali, cioè sono in
pratica di suoi atti recettizi ma che acquistano validità contrattuale solo
raggiunto l’accordo o comunque quando giungono nella sfera giuridica
dell’altro o se si preferisce del destinatario, quindi quando pervengono
alla loro conoscenza.
Così l’art. 1334 “Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui
pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”
mentre l’art. 1335 stabilisce “La proposta, l’accettazione, la loro revoca e
ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano
conosciute [1334] nel momento in cui giungono all’indirizzo del
destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa,
nell’impossibilità di averne notizia.
La presunzione è relativa (2727 c.c.) in quanto può essere superata dal
destinatario dell’atto.
In Italia vale quindi la cosiddetta teoria della condizione cioè
dell’effettiva conoscenza del destinatario.
In altre parole, non basta come nel diritto anglosassone che questa
pervenga nella sfera giuridica del destinatario, cosiddetta teoria della
spedizione.
Formazione del contratto
Dott. Piero Antonio Esposito

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