Dell’universalità di beni (universalità patrimoniale)
L’art. 816 c.c., integralmente riportato, definisce l’universalità di beni la
pluralità di cose che appartengono alla stessa persona intese una come
universalità di fatto come ad esempio il gregge di animali, laddove esiste
anche la pecora singola, appartenendo però ad un unico soggetto il
gregge ha il suo valore economico particolare e si distingue dalla cosa
composta perché non vi è coesione fisica fra le varie cose.
Si distingue anche perché manca il vincolo della subordinazione, l’una
cosa non è posta al servizio dell’altra.
Esiste anche l’universalità dei diritti giuridica ma opera solo nel campo
ereditario e nel campo delle successioni.
Si può essere titolare di una universalità di beni ma si può essere anche
usufruttuari, tuttavia è importante sapere che per la universalità di beni
pur essendo per lo più beni mobili non si applica il principio del
possesso vale titolo, occorre quindi oltre alla trasmissione anche il
possesso ultra decennale – acquisto per usucapione.
Art. 816.
Universalità di mobili.
E’ considerata universalità di mobili la pluralità di cose che
appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.
Le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di
separati atti e rapporti giuridici.
Dell’universalità di beni (universalità patrimoniale)
Dott. Piero Antonio Esposito

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