Delle pertinenze
L’art. 817 c.c., interamente riportato, definisce le pertinenze le cose
destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa
principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
Le pertinenze sono quindi le cose destinate in modo durevole al servizio
ed al mantenimento della cosa principale, in altre parole il rapporto
pertinenziale non può essere né occasionale né temporaneo.
Per aversi la pertinenza oltre all’elemento oggettivo cioè del rapporto di
servizio od ornamento di un bene rispetto all’altro è anche necessario
l’elemento soggettivo ossia la volontà del proprietario del bene
principale di destinare quel bene come strumentale rispetto al bene
principale.
Le pertinenze sono in ogni caso un unicum con il bene principale ed il
vincolo giuridico è di natura reale.
Le pertinenze possono essere da:
• immobile ad immobile ad esempio l’autorimessa destinata al
servizio di una abitazione;
• mobile ad immobile come ad esempio la cucina a gas o lo
scaldabagno;
• da mobile a mobile come ad esempio un paracadute di un aereo.
Le pertinenze vengono meno il perimento della destinazione per
separazione o per estinzione del bene principale o perché non più
necessario.
Si riportano, al fine di una miglior comprensione, gli art. dal 817 c.c al
819 c.c., relativi alle pertinenze.
Art. 817.
Pertinenze.
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad
ornamento di un’altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa
principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
Art. 818.
Regime delle pertinenze.
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale
comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti
giuridici.
La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i
quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.
Art. 819.
Diritti dei terzi sulle pertinenze.
La destinazione di una cosa al servizio o all’ornamento di un’altra non
pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi . Tali diritti
non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da
scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un
bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.
Dott. Piero Antonio Esposito

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