Delle cose oggetto di proprietà
Delle cose oggetto dio proprietà
Tutte le cose possono essere oggetto di proprietà.
Occorre, quindi, prima di esaminare il diritto di proprietà esaminare le
res (cose) (beni).
Possono avere valore economico ed essere commerciabili, possono non
averlo e quindi non presentare un valore commerciale.
Res communes omnium:
Come ad esempio l’aria ed il sole sono quindi incommerciabili.
Tali beni diventano commerciabili ove confinati in posti distinguibili,
come la bombola a ossigeno.
Beni pubblici e demaniali:
Appartengono ad un ente pubblico e non sono assoggettabili alla
proprietà privata, sono beni demaniali i beni che possono appartenere
solo ed esclusivamente ad enti pubblici come lo Stato, le Province e le
Regioni, come il demanio marittimo, spiagge, lidi, rade, porti, ecc.… o il
demanio idrico, fiumi, laghi, il demanio naturale, montagne, foreste.
Beni corporali e beni incorporali:
I beni corporali qui tangi possunt, ossia che possono essere toccati o che
comunque possono essere percepiti dai nostri sensi, come gli immobili,
gli animali, gli oggetti.
I beni incorporali o immateriali non sono percepibili dai nostri sensi ma
soltanto dall’intelletto, cioè sono creazioni della nostra mente e quindi
concepibili solo astrattamente come le opere dell’autore, i segni distintivi
dell’impresa come i marchi, le insegne e così via.
Beni presenti e beni futuri:
I beni presenti sono beni già esistenti in un momento specifico in natura
e sono solo questi beni che possono essere oggetto di proprietà o di altri
diritti reali: i beni futuri possono essere oggetto di proprietà come
previsto dalla legge, come vendita di cose future, ex art. 1472 c.c., che
riporto fedelmente.
Art. 1472.
Vendita di cose future.
Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della
proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto
della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si
acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.
Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto
aleatorio, la vendita è nulla se la cosa non viene ad esistenza.
I beni futuri che oggi ancor non esistono possono essere oggetto solo di
obbligazioni siano essi beni mobili, siano essi beni immobili.
La ragione per la quale possono essere solo oggetto di rapporti di natura
obbligatoria è ovvia, non è possibile esercitare un potere immediato su
una cosa che ancora non esiste.
Le obbligazioni aventi ad oggetto beni futuri possono essere aleatorie,
cioè con una assunzione di un rischio (alea) oppure solitamente no.
Pagherò i frutti di un terreno solo se essi vengono prodotti: in questo
caso il negozio non è aleatorio.
Pagherò comunque una battuta di pesca sia essa proficua sia essa pari a
zero: in questo caso il negozio è aleatorio.
Beni immobili e mobili:
Sono beni immobili tutti quei beni che per loro natura sono ancorati al
suolo ad esempio gli alberi o gli edifici, tutti gli altri sono beni mobili.
La disciplina che li caratterizza è profondamente diversa.
Per i beni immobili è prevista la forma scritta ad substantiam, per i beni
mobili no ad eccezione dei beni mobili registrati come le automobili e/o
natanti.
I beni immobili ed i beni mobili sono inoltre soggetti a registrazione,
vige quindi il principio della pubblicità:
trascrizione nei pubblici registri del trasferimento del bene a qualsiasi
titolo per la garanzia dei terzi e dei creditori che in questo modo vengono
facilmente a conoscenza delle loro vicende giuridiche anche di eventuali
iscrizioni a garanzia di un credito come l’ipoteca e il pignoramento.
Res generiche e res specifiche:
Sono generiche quelle cose che possono essere individuate ma ancora
non lo sono, pensiamo ai cavalli oppure agli alberi.
Sono specifiche quando assume valore una determinata caratteristica ad
esempio la razza del cavallo o un vino pregiato rispetto alla definizione
di vino da tavola.
Beni fungibile ed infungibili:
I beni fungibili appartengono ad un genere indeterminato di merci che
possono essere scambiati indifferentemente come ad esempio il denaro.
Sono infungibili al contrario le cose uniche nel loro genere, come un
quadro d’autore, che può essere oggetto di scambio.
Beni consumabili ed inconsumabili:
Le cose consumabili sono quelle che possono essere usate solo una volta
come ad esempio il cibo o le bevande, sono inconsumabili i beni che
possono essere usati anche più di una volta come ad esempio i vestiti sia
pur “fisicamente” soggetto e deterioramento.
Beni divisibili ed indivisibili:
Sono divisibili tutti quei beni che possono essere frazionati in parti
uguali conservando la stessa destinazione d’uso e lo stesso valore
economico come ad esempio il denaro.
Sono indivisibili tutti quei beni che “non” possono essere frazionati
perché perderebbero il loro valore economico e la loro destinazione
d’uso come ad esempio l’autovettura o il cavallo, ma anche le parti
comune di un condominio.
Beni produttivi e beni di consumo:
Sono beni produttivi quelli che non vengono direttamente consumati e
sono destinati ad un procedimento di riuso e di trasformazione come le
materie prime ad esempio il metallo.
Sono beni di consumo quelli di disponibilità immediata e necessari per il
soddisfacimento di un bisogno di un interesse attuale, pensiamo ad una
penna.
Beni semplici e beni composti:
Sono beni semplici quelli che non rendono possibile la separazione o la
divisione senza che gli stessi perdano il loro valore e la loro destinazione
ad esempio un animale vivo, una pianta o un fiore.
Sono beni composti quelli risultanti da una connessione materiale o
fisica ciascuna delle quali può essere staccata, sono quindi divisibili,
mantenendo la loro destinazione d’uso e valore economico, pertanto
mantenendo autonomia e rilevanza giuridica.
Beni connessi:
Sono connessi quei beni che diventano parte di un tutto come ad
esempio l’automobile ed il motore, se l’uno è secondario rispetto all’altro
bene (principale) avremo le pertinenze.
Passiamo ora ad analizzare gli articoli del codice civile dal 810 c.c. al 815
c.c., che riporto fedelmente.
Art. 810.
Nozione.
Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
Art. 811.
(Omissis).
Art. 812.
Distinzione dei beni.
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli
edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio,
e in genere tutto cio’ che naturalmente o artificialmente e’
incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici
galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo
o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro
utilizzazione.
Sono mobili tutti gli altri beni.
Art. 813.
Distinzione dei diritti.
Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i
beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto
beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni
mobili si applicano a tutti gli altri diritti.
Art. 814.
Energie.
Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore
economico.
Art. 815.
Beni mobili iscritti in pubblici registri.
I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni
che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni
mobili.
Delle cose oggetto di proprietà
Dott. Piero Antonio Esposito

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