Dei frutti


Il codice civile negli art. 820 e 821 descrive cosa si intende per frutti,
suddividendoli in frutti naturali, frutti civili e trattando nello specifico
l’acquisto dei frutti.
I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce.
Essi acquistano una propria individualità giuridica solo al momento in
cui sono separati dalla cosa stessa.
Nel caso in cui fossero venduti a terzi prima della separazione, la
proprietà viene trasferita solo dopo questo momento e i frutti sono
dunque da considerarsi come cose future.


La giurisprudenza ha temperato questo principio. Ha ritenuto che
l’autonomia giuridica dei frutti non possa aversi già al momento della
separazione ma solo alla maturazione.
La vendita dei frutti pendenti, fino al momento della separazione, ha
comunque natura meramente obbligatoria e non traslativa (rientra nella
precedentemente citata vendita di cosa futura).
Quindi, se dopo la vendita o prima della separazione un terzo costituisce
un vincolo avente efficacia erga omnes sui frutti ancora pendenti,
avvenuta la separazione, l’acquisto della proprietà da parte del
compratore è inefficace nei confronti del creditore pignorante, salvo la
prova dell’anteriorità dell’acquisto.


I frutti civili sono invece gli interessi dei capitali, le rendite vitalizie, il
corrispettivo delle locazione, i dividendi azionari e obbligazionari, i
diritti d’autore.
I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del
diritto.


Art. 820.
Frutti naturali e frutti civili.

Sono frutti naturali quelli che provengonodirettamente dalla cosa, vi
concorra o no l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i
parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.
Finche’ non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si
puo’ tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura.

Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo
del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i
canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il
corrispettivo delle locazioni.


Art. 821.
Acquisto dei frutti.

I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce,
salvo che la loro proprieta’ sia attribuita ad altri. In quest’ultimo caso
la proprieta’ si acquista con la separazione.
Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui
che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.
I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata
del diritto.


Dott. Piero Antonio Esposito

Dei frutti
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