Dell’acquisto a titolo derivativo

  1. Compravendita: cioè il contratto che ha per oggetto il trasferimento
    della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di
    un prezzo.
    È il caso di ricordare che per i beni immobili la vendita deve assumere fa
    forma scritta ad substantiam ed è soggetta a trascrizione.
    A questa pubblicità soggiace anche il trasferimento dei beni mobili
    registrati.

2. Successione: indica il mutamento del soggetto in un rapporto
giuridico, colui che per effetto della successione perde il diritto si chiama
dante causa, colui che lo acquista avente causa.
In questo schema vi rientra anche la compravendita, tuttavia con il
termine successione si indica il passaggio di proprietà e di altri diritti in
materia ereditaria.

3. Donazione: la donazione è definita all’art. 769 C.c. un “contratto” ed
infatti per aversi la donazione è necessaria l’incontro delle due volontà,
quella del donante con l’animus donandi e quella dell’accettante che
deve dichiarare la propria disponibilità.

4. Altri modi previsti dalla legge: per esempio la Confisca

Al fine di meglio comprendere, riporto integralmente gli articoli dal 923
al 947 c.c.


Art. 923.
Cose suscettibili di occupazione.

Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con
l’occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di
caccia o di pesca.


Art. 924.
Sciami di api.

Il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui,
ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha
inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni di inseguirli,
può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.


Art. 925.
Animali mansuefatti.

Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel
fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il
danno.
Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati
entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del
luogo dove si trovano.


Art. 926.
Migrazione di colombi, conigli e pesci.

I conigli o pesci che passano ad un’altra conigliera o peschiera si
acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati
con arte o con frode.
La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra
colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi
viaggiatori.


Art. 927.
Cose ritrovate.
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo
conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco(1) del luogo in cui
l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.


Art. 928.
Pubblicazione del ritrovamento.

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo
pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da
restare affissa per tre giorni ogni volta.


Art. 929.
Acquisto di proprietà della cosa ritrovata.

Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si
presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze
ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o
ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.


Art. 930.
Premio dovuto al ritrovatore.

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi
lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è
solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata
dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.


Art. 931.
Equiparazione del possessore o detentore al proprietario.

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al
proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il
detentore.


Art. 932.
Tesoro.

Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui
nessuno può provare d’essere proprietario.
Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro
è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del
caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al
ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in
una cosa mobile altrui.
Per il ritrovamento degli oggetti d’interesse storico, archeologico,
paletnologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni
delle leggi speciali.


Art. 933.
Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici.

I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e
sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono
regolati dalle leggi speciali.
Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di
aeromobili e di relitti di aeromobili.


Art. 934.
Opere fatte sopra o sotto il suolo.

Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il
suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto
dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal
titolo o dalla legge.


Art. 935.
Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui.
Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere
con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è
chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si
rechi grave danno all’opera costruita o senza che perisca la
piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il
risarcimento dei danni, se è in colpa grave.
In ogni caso la rivendicazione dei materiali non è ammessa trascorsi
sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia
dell’incorporazione.


Art. 936.
Opere fatte da un terzo con materiali propri.

Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo
con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di
obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il
valore dei materiali e il prezzo della mano d’opera oppure l’aumento di
valore recato al fondo.
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono
togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere
condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni,
costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza
opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede.
La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno
in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione.


Art. 937.
Opere fatte da un terzo con materiali altrui.
Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo
con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa
separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza
grave danno delle opere e del fondo.
La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il
proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione.
Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i
materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il
proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido al
pagamento di una indennità pari al valore dei materiali stessi. Il
proprietario dei materiali può anche esigere tale indennità dal
proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo
che da questo fosse ancora dovuto. Può altresì chiedere il risarcimento
dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il
suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in
mala fede abbia autorizzato l’uso.


Art. 938.
Occupazione di porzione di fondo attiguo.

Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione
del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro
tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l’autorità
giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore
la proprietà dell’edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a
pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie
occupata, oltre il risarcimento dei danni.


Art. 939.
Unione e commistione.

Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o
mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza
notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua
e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà ne
diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a
ciascuno.
Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di
molto superiore per valore, ancorché serva all’altra di ornamento, il
proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli
ha l’obbligo di pagare all’altro il valore della cosa che vi è unita o
mescolata; ma se l’unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo
consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non è
obbligato a corrispondere che la somma minore tra l’aumento di
valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.
È inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.


Art. 940.
Specificazione.

Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per
formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la
sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il
prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi
notevolmente quello della mano d’opera. In quest’ultimo caso la cosa
spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della
mano d’opera.


Art. 941.
Alluvione.

Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e
impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti,
appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle
leggi speciali.


Art. 942.
Terreni abbandonati dalle acque correnti.

I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si
ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al
demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa
reclamare il terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i
torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati
dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al
demanio pubblico.


Art. 943.
Laghi e stagni.

Il terreno che l’acqua copre quando essa è all’altezza dello sbocco del
lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno,
ancorché il volume dell’acqua venga a scemare.
Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva
che l’acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.


Art. 944.
Avulsione.

Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte
considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la
trasporta verso un fondo inferiore o verso l’opposta riva, il
proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne acquista
la proprietà. Deve però pagare all’altro proprietario un’indennità nei
limiti del maggior valore recato al fondo dall’avulsione.


Art. 945.
Isole e unioni di terra.

Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti
appartengono al demanio pubblico.
Se l’isola si è formata per avulsione, il proprietario del fondo, da cui è
avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà.
La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un
nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un
proprietario confinante, facendone un’isola.


Art. 946.
Alveo abbandonato.

Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando
l’antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio
del demanio pubblico.


Art. 947.
Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del
loro corso.

Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni
comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti
artificiali indotti dall’attività antropica, ivi comprendendo anche i
terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.
La disposizione dell’articolo 941 non si applica nel caso in cui le
alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o
da altri fatti artificiali indotti dall’attività antropica.
In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del
demanio idrico.

Dell’acquisto a titolo derivativo


Dott. Piero Antonio Esposito

Dell'acquisto a titolo derivativo
corsi amministratore condominiale

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