Azioni a difesa della proprietà
Possessoria: le azioni possessorie sono azioni a tutela del possesso e
non tendono a verificare se un soggetto vanta un diritto reale su di un
bene. È quindi una tutela di fatto sulla cosa ed è posta in essere da chi
subisce uno spoglio violento o ha subito una grave molestia.
Le azioni possessorie, quindi assicurano una tutela provvisoria, quindi, il
proprietario o il titolare di altro diritto reale dovrà agire con le cosiddette
azioni petitorie che hanno lo scopo di dimostrare al giudice di essere
titolare di un diritto reale sul bene.
L’azione di rivendicazione consiste in una azione a tutela del diritto
di proprietà ed all’accertamento effettivo di tale diritto in capo a chi
esercita l’azione di rivendicazione.
L’azione di restituzione è l’azione necessaria per rientrare nel
possesso del bene essendo certo il diritto di proprietà.
Si riportano gli art. dal 948 al 951 del c.c.
Art. 948.
Azione di rivendicazione.
Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o
detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la
domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la
cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l’attore a
proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a
risarcirgli il danno.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o
detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente
possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto
della proprietà da parte di altri per usucapione.
Art. 949.
Azione negatoria.
Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti
affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.
Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere
che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del
danno.
Art. 950.
Azione di regolamento di confini.
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può
chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato
dalle mappe catastali.
Art. 951.
Azione per apposizione di termini.
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili,
ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o
ristabiliti a spese comuni.
Azioni a difesa della proprietà
Dott. Piero Antonio Esposito

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