Del contratto – Art. 1321 / Art. 1469
L’art. 1321 del Codice Civile così definisce il contratto: “il contratto è
l’accordo di due o più parti, per costituire, regolare o estinguere un
rapporto giuridico patrimoniale”.
Il contratto è l’espressione dell’autonomia privata (art.1322 autonomia
contrattuale) con la quale si dispone della propria sfera giuridica
liberamente nei limiti imposti dall’ordinamento.
Naturalmente per stessa definizione codicistica il contratto unilaterale
differisce così come il matrimonio che possiamo annoverare nella
categoria del negozio giuridico.
Particolare è il contratto di trasporto che può essere sia di carattere
oneroso e quindi patrimoniale, pertanto in questo caso è un vero e
proprio contratto, sia gratuito a titolo di cortesia e naturalmente in
questo caso si tratta di un negozio giuridico.
Del contratto – Art. 1321 / Art. 1469
Dott. Piero Antonio Esposito

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