Collocazione di zerbini o elementi ornamentali nei pianerottoli
Per quanto riguarda la collocazione di zerbini o elementi ornamentali,
nei pianerottoli, ci possono essere due limiti: -occorre analizzare se le norme d’uso non modifichi la finalità del
bene comune; -se vi sono divieti prescritti dalla regolamentazione condominiale.
Le scale e i pianerottoli sono destinati a concedere un semplice
spostamento da un piano all’altro del fabbricato, per questi motivi, non
bisogna ostruirli con oggetti che possano provocare un discapito ai
singoli condomini.
L’utilizzo dei pianerottoli da parte dei condomini non deve limitare il
godimento degli altri condomini o arrecare pregiudizio all’edificio [Cass.
civ., 10 febbraio 1981, n. 843]. Alla luce di tali principi affermati in
giurisprudenza, si può ritenere che la collocazione di zerbini sul
pianerottolo comune sia consentita al singolo condomino purché ciò non
costituisca ostacolo all’agevole accesso alle scale da parte degli altri
condomini.
Le modalità di collocazione dello zerbino nell’ambito di un edificio
condominiale. La collocazione di uno zerbino davanti alla porta di
ingresso delle singole unità immobiliari ha la finalità di apportare un
duplice vantaggio: di natura igienico e di natura meramente estetico.
Riguardo all’uso dei pianerottoli, la collocazione di suppellettili ad opera
dei singoli condòmini deve avvenire con modalità tali da non comportare
alcun disagio per gli altri, oltre a non concretizzare uno svantaggio (cfr.
art. 1102, 1° co., c.c., secondo cui l’uso della cosa comune, da parte di uno
dei partecipanti alla comunione, non deve impedire agli altri un uso
della stessa tendenzialmente paritario).
E’ ricorrente la domanda se sia possibile occupare il pianerottolo
comune con piante, zerbini e tappeti.
La giurisprudenza a tal proposito ha stabilito che “è possibile collocare
piante ornamentali, zerbini, tappeti ecc., purché non limitino o rendano
comunque pericoloso per il loro ingombro, l’accesso alle scale” [Cass.
Sez. II, 6 maggio 1988, n. 3376 cit.].
La collocazione di uno zerbino nei pressi dell’atrio condominiale o
innanzi all’ingresso di una unità immobiliare potrebbe provocare la
caduta di un condomino oppure di un soggetto che transita in quelle
zone.
In merito a tale probabilità la [Corte appello Milano 30 dicembre 1997]
ha precisato che se “lo zerbino viene collocato nell’atrio condominiale e
provoca una caduta non è applicabile la disciplina della responsabilità
per danni riconducibili a cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c.”.
La garanzia di cose in custodia, (art. 2051 cod. civ.), sussiste se vi è una
circostanza di emergenza che si concretizza in una insidia non risolvibile
con l’ordinario impegno e cautela, ossia sia prevista e superata con
l’impiego delle normali cautele da parte del danneggiato.
Recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che: “non ha
diritto al risarcimento chi cade sullo zerbino che non presenta condizioni
logorate al punto da ipotizzare la sussistenza di un nesso eziologico tra lo
stuoino e la caduta. (Nel caso di specie la Cassazione con [sentenza n.
1308 del 30 gennaio 2012] ha osservato che lo stuoino non ha un
«intrinseco dinamismo», tale da escludere, in assenza di precisi riscontri
probatori, che l’oggetto si presentasse in condizioni logorate al punto da
ipotizzare la sussistenza di un nesso eziologico tra lo stesso e la caduta
dell’uomo.
Dunque, l’evento dannoso è stato attribuito all’atto colposo del
danneggiato, idoneo a interrompere il rapporto causale tra la cosa e il
danno e, conseguentemente a escludere la responsabilità del custode).
Collocazione di zerbini o elementi ornamentali nei pianerottoli
Dott. Piero Antonio Esposito

Rispondi