Rapporto con gli altri diritti reali
Con il diritto di proprietà possono coesistere, sulla medesima cosa, altri
diritti, appartenenti a soggetti diversi del proprietario: questi assumono
tradizionalmente il nome di diritti reali minori (iura in re aliena).
Rispetto alla proprietà gli altri diritti reali si presentano come diritti
limitati o parziali, caratterizzati da un limitato contenuto che in alcuni
casi si esaurisce in una sola facoltà.


Sono inoltre diritti su cosa altrui, perché si esercitano su cose di cui altri
è proprietario: coesistono, sulla cosa, con l’altrui diritto di proprietà, il
cui contenuto viene a ridursi per permettere che la medesima cosa formi
oggetto di altri diritti reali.


Possono coesistere su una medesima cosa più diritti reali: ciascuno di
esso ha un proprio contenuto, diverso dal contenuto degli altri, possono
essere a tempo o perpetui.


La natura di questi diritti come diritti reali si manifesta nel fatto che essi
hanno per oggetto la cosa e permangono, in quanto diritti sulla cosa,
nonostante il mutamento della persona del proprietario.
Si suole dire che il diritto reale su cosa altrui ha diritto di seguito (o
diritto di sequela): è un diritto sulla cosa opponibile a tutti i successivi
proprietari (salvo che non abbiano acquistato la cosa a titolo originario
usucapio libertatis).


Quando il diritto è costituito su un bene immobile, la sua opponibilità ai
terzi acquirenti è subordinata all’avvenuta trascrizione nei registri
immobiliari.
Il diritto non trascritto sarà tuttavia opponibile al terzo acquirente se
menzionato nell’atto di trasferimento del bene: oggetto del trasferimento
è in tal caso un bene gravato dal diritto reale altrui.
I diritti reali su cosa altrui godono, come la proprietà, di una difesa in
giudizio assoluta: il titolare può difenderli da sé, mediante l’azione
confessoria, contro chiunque ne contesti l’esercizio.


I diritti reali sono inoltre suscettibili di possesso e godono, a questo
modo, di una protezione che non ha confronto con quella dei diritti
personali di godimento: sono protetti non solo come diritti, ma anche
come potere di fatto sulla cosa, difeso con le azioni possessorie; e
l’esercizio del potere di fatto sulla cosa consente l’acquisto del diritto per
usucapione.


Quando un diritto reale sullo stesso bene spetta a più persone, si parla di
comunione.
Inoltre i diritti reali limitati di godimento vanno distinti dai diritti
personali di godimento (come il diritto del conduttore nella locazione o
del comodatario nel contratto di comodato) che attribuiscono solo la
detenzione della res e non il possesso della stessa, con una conseguente
assenza delle azioni confessorie e non trascrivibilità dei titoli in virtù dei
quali si gode del bene (esclusa la locazione ultranovennale).

Rapporto con gli altri diritti reali


Dott. Piero Antonio Esposito

Rapporto con gli altri diritti reali
corsi amministratore condominiale

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