Rapporto con gli altri diritti reali
Con il diritto di proprietà possono coesistere, sulla medesima cosa, altri
diritti, appartenenti a soggetti diversi del proprietario: questi assumono
tradizionalmente il nome di diritti reali minori (iura in re aliena).
Rispetto alla proprietà gli altri diritti reali si presentano come diritti
limitati o parziali, caratterizzati da un limitato contenuto che in alcuni
casi si esaurisce in una sola facoltà.
Sono inoltre diritti su cosa altrui, perché si esercitano su cose di cui altri
è proprietario: coesistono, sulla cosa, con l’altrui diritto di proprietà, il
cui contenuto viene a ridursi per permettere che la medesima cosa formi
oggetto di altri diritti reali.
Possono coesistere su una medesima cosa più diritti reali: ciascuno di
esso ha un proprio contenuto, diverso dal contenuto degli altri, possono
essere a tempo o perpetui.
La natura di questi diritti come diritti reali si manifesta nel fatto che essi
hanno per oggetto la cosa e permangono, in quanto diritti sulla cosa,
nonostante il mutamento della persona del proprietario.
Si suole dire che il diritto reale su cosa altrui ha diritto di seguito (o
diritto di sequela): è un diritto sulla cosa opponibile a tutti i successivi
proprietari (salvo che non abbiano acquistato la cosa a titolo originario
usucapio libertatis).
Quando il diritto è costituito su un bene immobile, la sua opponibilità ai
terzi acquirenti è subordinata all’avvenuta trascrizione nei registri
immobiliari.
Il diritto non trascritto sarà tuttavia opponibile al terzo acquirente se
menzionato nell’atto di trasferimento del bene: oggetto del trasferimento
è in tal caso un bene gravato dal diritto reale altrui.
I diritti reali su cosa altrui godono, come la proprietà, di una difesa in
giudizio assoluta: il titolare può difenderli da sé, mediante l’azione
confessoria, contro chiunque ne contesti l’esercizio.
I diritti reali sono inoltre suscettibili di possesso e godono, a questo
modo, di una protezione che non ha confronto con quella dei diritti
personali di godimento: sono protetti non solo come diritti, ma anche
come potere di fatto sulla cosa, difeso con le azioni possessorie; e
l’esercizio del potere di fatto sulla cosa consente l’acquisto del diritto per
usucapione.
Quando un diritto reale sullo stesso bene spetta a più persone, si parla di
comunione.
Inoltre i diritti reali limitati di godimento vanno distinti dai diritti
personali di godimento (come il diritto del conduttore nella locazione o
del comodatario nel contratto di comodato) che attribuiscono solo la
detenzione della res e non il possesso della stessa, con una conseguente
assenza delle azioni confessorie e non trascrivibilità dei titoli in virtù dei
quali si gode del bene (esclusa la locazione ultranovennale).
Rapporto con gli altri diritti reali
Dott. Piero Antonio Esposito

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