Art 1122 codice civile

Opere su parti di proprietà o uso individuale

Commento:

Art 1122 codice civile – Opere su parti di proprietà o uso individuale

By Dott. Piero Antonio Esposito

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La precedente versione della norma attribuiva a ciascun condomino la facoltà di eseguire, su parti di proprietà esclusiva, opere di riparazione, miglioramento o trasformazione, comprese quelle finalizzate al mutamento della destinazione d’uso, purché non recassero pregiudizio alle parti comuni dell’edificio. Le opere potevano essere eseguite anche senza il consenso dell’assemblea. Ora, il codice civile nell’art. 1122, sotto riportato, ribadendo il principio enunciato dalla precedente norma, ne amplia in maniera estesa i contenuti e la portata, che si allarga fino a ricomprendere le parti normalmente destinate all’uso comune che siano state attribuite al condomino in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale. Essa asserisce altresì che tali interventi non debbano arrecare danni alle parti comuni dell’edificio, non possano arrecare pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro del condominio. Inoltre, la norma introduce l’obbligo di informare l’Amministrazione prima di procedere, in modo tale da permettergli di riferire all’assemblea.

Art. 1122. c.c. – Opere su parti di proprietà o uso individuale.

Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea. Dott. Piero Antonio Esposito Per maggiori approfondimenti, proponiamo Libri e Manuali oppure Bibliografia.

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