Art 1121 codice civile
Innovazioni gravose o voluttuarie
Commento:
Art 1121 codice civile – Innovazioni gravose o voluttuarie
By Dott. Piero Antonio Esposito
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Il codice conferisce all’assemblea di condominio la facoltà di deliberare su eventuali interventi di modificazione al fine di portare ad un miglioramento del godimento delle cose comuni, nonché rendere più agevole il bene stesso.
Per tali delibere il codice prevede espresse maggioranze, ossia un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio, mentre per le innovazioni particolari elencate dal secondo comma dell’articolo 1120 c.c., è previsto un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Il codice civile prende inoltre in considerazione (e disciplina all’art. 1121 c.c. successivamente riportato) il caso in cui le innovazioni comportino una spesa molto gravosa o abbiano carattere voluttuario rispetto alle condizioni e all’importanza dell’edificio.
Viene così introdotto il concetto di innovazioni gravose o voluttuarie. Il codice separa e differisce la gestione di queste innovazioni da quelle citate in precedenza ed è inoltre differente a seconda che i beni e i servizi soggetti ad innovazione siano o meno suscettibili di utilizzazione separata.
Nello specifico, se innovazioni gravose o voluttuarie riguardano cose comuni ad utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa per l’innovazione del bene stesso.
La spesa sarà quindi suddivisa solo tra coloro che vogliono beneficiare dell’innovazione. I condomini dissenzienti o aventi causa, in qualunque momento, possono decidere di partecipare ai vantaggi dell’innovazione: se lo fanno, dovranno contribuire alle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
Nel caso in cui l’utilizzazione separata non sia possibile, l’innovazione è consentita solo quando la maggioranza dei condomini che ha approvato la delibera si fa carico della spesa esonerando gli altri condomini.
In caso contrario, non è possibile procedere con l’innovazione gravosa o voluttuaria.
Spesso in assemblea si verificano contrasti riguardo il carattere gravoso o voluttuario di un’opera.
In tale circostanza, l’onere della prova della gravosità e/o della voluttuarietà di un’innovazione grava in capo al condomino dissenziente che voglia essere esonerato dalla relativa spesa.
Art. 1121. c.c. – Innovazioni gravose o voluttuarie.
Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
Dott. Piero Antonio Esposito
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