Art 1122-bis codice civile – Impianti non centralizzati di ricezione televisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili

Art 1122-bis codice civile

Impianti non centralizzati di ricezione televisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili

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Art 1122-bis codice civile – Impianti non centralizzati di ricezione televisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

By Dott. Piero Antonio Esposito

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Alcune tipologie di impianti vengono agevolate dalle nuove norme sul condominio, al fine di promuovere servizi quali internet e la diffusione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L’art. 1122-bis, di seguito riportato, afferma la possibilitร  di realizzare, per il godimento di uno o piรน condomini, impianti non centralizzati, cioรจ al servizio di solo una parte delle unitร  immobiliari e non di tutte (per esempio internet, impianti per la ricezione dei programmi satellitari, ecc.). Vengono posti dei limiti, oltre quelli giร  previsti dai regolamenti edilizi ossia che questi impianti debbano arrecare il minor pregiudizio alle parti comuni dell’edificio e non debbano pregiudicare il decoro del condominio, come meglio descritto nel succitato articolo. L’articolo prosegue permettendo alle singole unitร  immobiliari di realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (come per esempio i pannelli solari) utilizzando come superficie di appoggio sia parti di proprietร  individuale degli interessati sia ogni altra superficie comune. Ovviamente, l’assemblea, con le dovute maggioranze, puรฒ regolamentare le modalitร  di installazione e tutelare sicurezza e decoro dello stabile, anche subordinando l’installazione ad un idonea polizza assicurativa. Per una maggiore comprensione, riportiamo integralmente l’articolo.

Art. 1122-bis. c.c. – Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unitร  immobiliari di proprietร  individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. รˆ consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unitร  del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietร  individuale dell’interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dร  comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalitร  di esecuzione degli interventi. L’assemblea puรฒ prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalitร  alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilitร , della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, puรฒ altresรฌ subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. L’accesso alle unitร  immobiliari di proprietร  individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unitร  abitative. Dott. Piero Antonio Esposito Per maggiori approfondimenti, proponiamo Libri e Manuali oppure Bibliografia.

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