Art 1122-ter codice civile

Impianti di videosorveglianza delle parti comuni

Commento:

Art 1122-ter codice civile – Impianti di videosorveglianza delle parti comuni

By Dott. Piero Antonio Esposito

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Fino al 2012 non esistevano norme che regolamentassero la videosorveglianza e le telecamere nell’ambito condominiale; questo faceva sì che tutti i condomini erano liberi di utilizzare gli strumenti di sorveglianza a proprio piacimento senza la necessità di avere autorizzazioni o limitazioni, eccezion fatta per gli spazi di pertinenza delle inquadrature. Ovviamente, così facendo, si creava un problema di privacy e una situazione gravosa per gli altri condomini. A partire dal 2008, il Garante della privacy aveva segnalato la necessità di regolarizzare la videosorveglianza condominiale ottenendo infine nel 2012 il nuovo art. 1122-ter c.c., che riportiamo per intero, il quale consente l’installazione di un impianto di videosorveglianza nei condominii solo se la delibera sia approvata con almeno 500 millesimi e a maggioranza degli intervenuti. Inoltre gli apparecchi vanno posizionati su parti comuni, eccezion fatta per parti private con consenso del proprietario, le riprese e le inquadrature devono interessare solo parti comuni. Questa norma si applica anche in presenza di estranei all’interno delle zone esposte a videosorveglianza.

Art. 1122-ter. c.c. – Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni.

Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136.     Dott. Piero Antonio Esposito Per maggiori approfondimenti, proponiamo Libri e Manuali oppure Bibliografia.

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