Animali domestici in condominio
Il quinto comma dell’art. 1138 prevede che le norme del regolamento
condominiale non possono vietare di possedere animali domestici.


La riforma si è espressa a beneficio degli animali domestici nello stabile
sostituendo nel testo dell’articolo l’espressione animali da compagnia
con quella di animali domestici. Ciononostante, anche dopo tale
cambiamento, si pone un problema notevole: tra gli animali domestici
non rientrano gli animali esotici, quali i serpenti, non è chiaro se sono da
reputarsi tali anche altri animali d’affezione, che spesso non vengono
considerati domestici.


La presente norma non vale però per i regolamenti condominiali
contrattuali, che come abbiamo già visto possono limitare anche
l’esclusivo dominio dei singoli condomini.

Nel presente caso, l’accordo alla proibizione di animali domestici nello
stabile, deve essere enunciato| con voto condiviso da tutti.
Un’altra eccezione al diritto di avere in fabbricato animali domestici è il
caso in cui questi pregiudichino la salute dei residenti e/o dei
proprietari.


Questo è il caso in cui gli animali domestici possono essere allontanati
anche con urgente soluzione se la loro presenza genera un inferiore uso
delle parti comuni o nel caso di cani che siano dichiarati implicitamente
pericolosi dal Ministero.

Dott. Piero Antonio Esposito

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