Responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia
Responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia,
La fattispecie di cui all’articolo 2051 del codice civile individua un’ipotesi
di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della
stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa
che ha dato luogo all’evento lesivo.
Per ciò, non assume rilievo in sé la violazione dell’obbligo di custodire la
cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso
fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile,
ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa
che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno.
Ne consegue l’inversione dell’onere della prova in ordine al nesso
causale, incombendo sull’attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e
l’evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito.
A norma dell’art. 1102, comma 1, c.c., il condomino di un edificio ha il
diritto di usare dei vani delle scale, in genere, e dei pianerottoli, in
particolare, collocando davanti alle porte d’ingresso alla sua proprietà
esclusiva zerbini, tappeti e piante o altri oggetti ornamentali (ciò che
normalmente si risolve in un vantaggio igienico-estetico per le stesse
parti comuni dell’edificio)
ma tali modalità d’uso della cosa comune
trovano un limite invalicabile nella particolare destinazione del vano
delle scale e nella esistenza del rischio generico già naturalmente
connesso all’uso delle scale stesse, non potendo tale rischio essere
legittimamente intensificato mediante la collocazione di dette
suppellettili nelle parti dei pianerottoli più vicine alle rampe delle scale,
in maniera da costringere gli altri condomini a disagevoli o pericolosi
movimenti, con conseguente violazione del canone secondo cui l’uso
della cosa comune, da parte di un comunista, non deve impedire agli
altri comunisti un uso tendenzialmente pari della medesima cosa.
I pianerottoli, quali elementi essenziali della scala di accesso ai diversi
piani dell’edificio in condominio, sono per presunzione di legge, salvo
diverso titolo, in comproprietà fra tutti i condomini.
Pertanto, la loro utilizzazione da parte dei singoli condomini è soggetta
alla disciplina propria dell’uso individuale della cosa comune, con la
conseguenza che è del tutto legittima la creazione di un secondo ingresso
ad un appartamento di proprietà esclusiva, in corrispondenza del
pianerottolo antistante, ove non limiti il godimento degli altri condomini
e non arrechi pregiudizio all’edificio ed al suo decoro architettonico.
Non è applicabile la disciplina della responsabilità per danni
riconducibili a cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. alla caduta di un
individuo che, scivolando su di uno zerbino posizionato nell’atrio
condominiale, si provochi lesioni personali.
Responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia
Dott. Piero Antonio Esposito

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