Requisiti e caratteristiche dell’Amministrazione condominiale
Oltre a quanto succitato all’interno del Titolo IV del presente libro,
l’Amministrazione deve possedere i requisiti prescritti ed elencati dal
seguente articolo 71-bis disp. att. c.c., che riporto integralmente.
Art. 71-bis.
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica
amministrazione, l’amministrazione
della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto
non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non
inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute
definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo
grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono
attività di formazione periodica in materia di amministrazione
condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari
qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche
società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti
devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli
amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di
amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i
servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo
comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun
condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la
nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per
almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento
dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui
alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione
periodica.
Requisiti e caratteristiche dell’Amministrazione condominiale
Dott. Piero Antonio Esposito

Rispondi