Regime di pertinenzialità
La prima problematica si ha quando esista un diritto dei condomini a
posteggiare all’interno della corte comune, dove non vi sia una regola
contraria, nemmeno un vincolo di finalità. E’ competenza dei condomini
residenti utilizzare il parcheggio disponibile dei loro automezzi l’area
della corte annessa all’edificio condominiale.
La corte, essendo una superficie comune ai sensi dell’art. 1117 del codice
civile, essi ne possono collocare per il miglior piacere ed uso. Se è vero
che non esiste un “diritto assoluto” dei condomini a posteggiare il
proprio automezzo nella corte comune, è altrettanto vero che esiste
l’attitudine dell’assemblea condominiale di concedere “a tutti i
condomini la competenza di utilizzare la corte con autovetture proprie”.
In tema, esercitano le regole generali in argomento di fabbricato e
sfruttamento del bene comune, secondo le quali l’occupazione dell’area
comune sia legittima, è doveroso che ciò non sia eliminato dal titolo (ad
esempio se il fabbricante si sia impadronito della proprietà di una
determinata area; il regolamento condominiale vieta il posteggio a tutti i
condomini) e che l’uso della corte si svolga nel pieno riguardo ai diritti
di tutti i comproprietari dell’immobile, avvenga cioè “senza discapito per
il godimento delle proprietà o pertinenze degli altri condomini”.
Si evidenzia che in ogni caso per essere adibito ad area di parcheggio in
favore dei singoli condomini, è inoltre necessario che il cortile abbia
natura di “area pertinenziale” comune all’edificio, ovverosia, ai sensi
dell’art. 817 cc, sia posto in modo stabile e duraturo nel tempo a servizio
e ad ornamento dell’edificio medesimo.
Regime di pertinenzialità
Dott. Piero Antonio Esposito

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