Liti e della mediazione
La modificazione delle norme prevede l’obbligatorietà della mediazione
per liti a carattere condominiale. A tale riguardo riporto integralmente
l’art. 71-quater disp. att. c.c. che descrive le caratteristiche, i protocolli e
le tipologie della procedura delle liti e della mediazione.
Art. 71-quater.
Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono
quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle
disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da
61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice.
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di
inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella
circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa
delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui
all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di
assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su
istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la
maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se
non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve
intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto
della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera
assembleare.
Liti e della mediazione
Dott. Piero Antonio Esposito

Rispondi