L’invalidità


L’invalidità è invece una convenzione dottrinaria che individua due
figure tipiche l’annullabilità e la nullità.


La Nullità:


La nullità investe tutto il contratto per mancanza o grave anomalia
degli elementi costitutivi del contratto così l’art. 1418 – cause di nullità
del contratto Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative,
salvo che la legge disponga diversamente.


Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati
dall’articolo 1325, (quindi per mancanza dell’accordo delle parti, o della
causa, o dell’oggetto o, infine della forma) l’illiceità della causa [1343],
( quindi quando la causa è contraria a norme imperative, all’ordine
pubblico ed al buon costume l’illiceità dei motivi nel caso indicato
dall’articolo 1345 ( ossia quando le parti sono d’accordo nel
perseguire un motivo illecito) e la mancanza nell’oggetto dei requisiti
stabiliti dall’articolo 1346 . (cioè l’oggetto deve essere lecito, possibile,
determinato o determinabile) Il contratto è altresì nullo negli altri casi
stabiliti dalla legge [458, 778, 785, 788, 794, 1350,1354, 1355, 1472,
1895, 1904, 1963, 1972,2103, 2115, 2265, 2744] La nullità può essere
anche parziale cioè quando colpisce solo una parte dell’accordo o del
contratto, soggettiva quando colpisce solo una parte contrattuale.
La nullità inoltre può essere originaria o sopravvenuta o
successiva perché si sono modificate nel tempo le regole
dell’ordinamento giuridico.


La nullità non produce effetto fin dall’inizio ossia ex tunc sia nei
confronti delle parti sia nei confronti dei terzi, per quest’ultimi cioè per i
terzi in buona fede nel caso di trasferimento dell’immobile se è registrato
il terzo conserva la proprietà, fa eccezione il rapporto di lavoro che
conserva la sua efficacia prima della dichiarazione di nullità.
La nullità non si prescrive con il limite dell’usucapione o nell’ipotesi di
trascrizione dell’immobile da almeno 5 anni.
Il contratto nullo è quindi INSANABILE ad eccezione del
testamento e della donazione.
La sentenza di nullità è una sentenza dichiarativa con efficacia ex tunc.


L’Annullabilità:


Annullabilità costituisce una forma meno grave di invalidità del
contratto rispetto alla nullità.
Infatti, il contratto annullabile spiega tutti i suoi effetti finché non viene
esperita l’azione di annullamento in questo caso con efficacia ex nunc,
quindi dal momento in cui il contratto viene annullato.
Mentre la gravità della nullità risiede nel fatto che quest’ultima è
dannoso perl’interesse generale, l’annullabilità è una tutela per le parti
contrattuali, tanto ciò è vero che giuridicamente il contratto comunque
produce i suoi effetti e sono riconosciuti fino alla domanda di
annullabilità.


L’azione di annullamento, quindi, è un atto che spetta solo che vi ha
interesse e a differenza dell’azione di nullità è prevista la prescrizione,
pertanto se non viene proposta il contratto annullabile produce i suoi
effetti e vengono riconosciuti dall’ordinamento giuridico.
La prescrizione è prevista in 5 anni dal momento in cui viene scoperto il
vizio o l’errore con il limite della trascrizione immobiliare del terzo in
buona fede come per le nullità, e dell’usucapione.
Il contratto annullabile può essere quindi SANATO con la prescrizione
oppure attraverso la CONVALIDA del negozio, cioè con una
dichiarazione della parte che ha diritto all’azione di annullabilità di non
avvalersene.
La dichiarazione può essere espressa o tacita.


Dott. Piero Antonio Esposito

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