Dell’inefficacia
L’inefficacia in senso largo abbraccia anche le cause di invalidità, di
nullità ed annullabilità del contratto.
Si suole con il termine inefficacia indicare una generica mancanza dei
requisiti essenziali del contratto che per presenza di un vizio non
produce alcun effetto.
L’inefficacia è, infatti, una situazione in cui un negozio giuridico non
produce effetti.


Ciò può accadere per volontà delle parti, come nel caso in cui si sia
apposta una condizione sospensiva ad un negozio giuridico.


Altre volte può verificarsi perché il negozio giuridico, pur essendo
perfetto in tutti i suoi elementi, è stato posto in essere con l’intenzione di
danneggiare i creditori; anche in questo caso il negozio non è nullo né
annullabile, poiché perfetto in tutti i suoi elementi, ma è semplicemente
inefficace nei confronti dei creditori che hanno agito con l’azione
revocatoria (inefficacia relativa o inopponibilità).


Oppure nel caso della compravendita di un immobile non trascritto, in
questo caso il contratto nei confronti dei terzi è inefficace

Dell’inefficacia

Dott. Piero Antonio Esposito

Dell’inefficacia
corsi amministratore condominiale

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