Il diritto di superficie è un vero proprio diritto di proprietà diverso dalla
proprietà del fondo o dalla proprietà dell’immobile.
Il diritto di superficie consiste pertanto in un autonomo diritto reale che
per sua caratteristica limita la proprietà altrui e per questo rientra nella
categoria dei diritti reali di godimento su cosa altrui.
Il diritto di superficie deroga al principio di accessione della proprietà,
cioè di quella caratteristica che attribuisce alla proprietà una estensione
all’infinito in senso verticale.
Di riflesso il diritto di superficie non può recare danno all’altrui
proprietà.
Il contratto con il quale si costituisce il diritto di superficie può essere a
tempo determinato e quindi alla scadenza del termine il diritto si
estingue dando riviviscenza al principio di accessione, se è a tempo
interminato ovviamente come detto è una proprietà separata.
Per meglio comprenderre, si riportano per intero gli articoli dal 952 al
956 c.c.
Art. 952.
Costituzione del diritto di superficie.
Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra
del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.
Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente,
separatamente dalla proprietà del suolo.
Art. 953.
Costituzione a tempo determinato.
Se la costituzione del diritto è stata fatta per un tempo determinato,
allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il
proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione.
Art. 954.
Estinzione del diritto di superficie.
L’estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa
l’estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti
sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto
del primo comma dell’articolo 2816.
I contratti di locazione, che hanno per oggetto la costruzione, non
durano se non per l’anno in corso alla scadenza del termine.
Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario,
l’estinzione del diritto di superficie.
Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per
prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni.
Art. 955.
Costruzioni al disotto del suolo.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso
il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.
Art. 956.
Divieto di proprietà separata delle piantagioni.
Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni
separatamente dalla proprietà del suolo.
Dott. Piero Antonio Esposito

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