Diritto all’abitazione


Il diritto all’abitazione viene riconosciuto in una serie di trattati
internazionali sui diritti umani.


Cito e riporto integralmente l’articolo 25 della Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo.


Articolo 25. della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
  1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a
    garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con
    particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario,
    all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; e
    ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia,
    invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi
    di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed
assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso,
devono godere della stessa protezione sociale”.


Cito inoltre e riporto integralmente l’articolo 11 della Convenzione
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR).


Articolo 11. della Convenzione internazionale sui diritti
economici, sociali e culturali (ICESCR).
  1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni
    individuo ad un livello di vita adeguato per se e per la sua
    famiglia, che includa alimentazione, vestiario, ed alloggio
    adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie
    condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad
    assicurare l’attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine
    l’importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata
    sul libero consenso.

2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto
fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame,
adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione
internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi
concreti, che siano necessarie: a) per migliorare i metodi di
produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate
alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze
tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi
della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in
modo da conseguire l’accrescimento e l’utilizzazione più efficaci
delle risorse naturali; b) per assicurare un’equa distribuzione
delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni, tenendo
conto dei problemi tanto dei paesi importatori quanto dei paesi
esportatori di derrate alimentari.


Entrambi riconoscono il diritto alla casa come parte del diritto ad un
adeguato standard di vita.


Nel diritto internazionale dei diritti umani, il diritto all’abitazione è
considerato un diritto indipendente; infatti il Osservazione Generale
n.4/1991 sullo “adeguato alloggio” approvato dal Comitato delle Nazioni
Unite sui diritti economici, sociali e culturali fornisce un’interpretazione
autorevole in termini legali e ai sensi del diritto internazionale.


ONU Comitato dei diritti economici, sociali e culturali:
Osservazione generale n. 4 (1991).

Certamente, la comunità internazionale ha spesso ribadito
l’importanza dell’integrale rispetto del diritto ad un alloggio adeguato,
tuttavia lo scarto esistente tra le norme enunciate al paragrafo 1
dell’art. 11 e la situazione che regna in molte regioni del mondo è
ancora preoccupante, senza dubbio i problemi di persone senza-tetto e
di alloggio insufficiente si riscontrano spesso in forme particolarmente
gravi in alcuni paesi in sviluppano che si scontrano con difficoltà
profonde e carenze soprattutto in tema di risorse materiali; tuttavia il
Comitato costata che tali problemi colpiscono ugualmente anche
alcune tra le società più economicamente avanzate. Secondo le stime
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nel mondo si contano più di
100 milioni di senza tetto e oltre un miliardo di persone prive di
alloggio adeguato4 . Nulla lascia pensare che questi numeri stiano
diminuendo. Appare chiaro che nessuno Stato parte è al riparo dai
gravi e multiformi problemi che il diritto all’alloggio pone.


I Principi di Yogyakarta (formalmente: I Principi di Yogyakarta per
l’applicazione delle leggi internazionali sui diritti umani in relazione
all’orientamento sessuale e identità di genere, in inglese: The Yogyakarta
Principles on the Application of International Human Rights Law in
Relation to Sexual Orientation and Gender Identity), sono una serie di
principi per la protezione dei diritti umani in materia di LGBT ossia
lesbiche, gay, bisessuali e transgender, e della intersessualità contro la
violenza e delitto d’onore.


L’origine di questi principi è una richiesta da parte di Louise Arbour e
della Dichiarazione universale dei diritti umani. Questi princìpi sono
stati adottati nel congresso internazionale tenutosi all’Università Gadjah
Mada, a Yogyakarta, (Indonesia) dal 6 al 9 novembre 2006 da
Commissione internazionale di giuristi, International Service for Human
Rights e 29 esperti internazionali di legge sui diritti umani, tra cui Mary
Robinson. Questo progetto è stato presentato al Consiglio ONU per i
Diritti Umani nel 26 marzo 2007.
Questi principi sono stati considerati dal Consiglio d’Europa nel
documento “Diritti Umani e Identità di Genere”, scritto il 29 luglio
2009.

I Principi di Yogyakarta sull’applicazione del diritto internazionale dei
diritti umani in materia di orientamento sessuale ed identità di genere
afferma che “ognuno ha il diritto ad un alloggio adeguato, compresa la
protezione dallo sfratto, senza discriminazioni e che gli Stati membri
devono:

1.prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di
altro tipo per garantire la sicurezza del possesso e per l’accesso a
prezzi convenienti per case abitabili, accessibili, culturalmente
appropriate e sicure, comprese i ripari ed altri alloggi di
emergenza, senza discriminazioni derivanti dall’orientamento
sessuale, identità di genere o dallo status materiale o familiare;


2. adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altre
misure per vietare l’esecuzione di sfratti che non siano conformi
agli obblighi internazionali sui diritti umani e garantire che i rimedi
legali idonei siano adeguati, efficaci e disponibili per colui che
ritenga che il diritto alla protezione contro gli sfratti forzati è stato
violato o è sotto la minaccia di violazione, compreso il diritto di
reinsediamento, che include il diritto ad una alternativa di migliore
o uguale qualità e ad un alloggio adeguato, senza discriminazioni.
Il diritto alla casa è altresì sancito anche dall’articolo 28 della
Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità che riporto
sotto.


Articolo 28. della Convenzione ONU per i diritti delle persone
con disabilità: Adeguati livelli di vita e protezione sociale.

  1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità ad
    un livello di vita adeguato per sé e per le proprie famiglie, incluse
    adeguate condizioni di alimentazione, vestiario e alloggio, ed il
    continuo miglioramento delle condizioni di vita, e devono
    prendere misure appropriate per proteggere e promuovere
    l’esercizio di questo diritto senza discriminazione fondata sulla
    disabilità.

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità
alla protezione sociale e al godimento di questo diritto senza
discriminazioni fondata sulla disabilità, e prenderanno misure
appropriate per tutelare e promuovere l’esercizio di questo
diritto, includendo misure per: (a) Assicurare alle persone con
disabilità parità di accesso ai servizi di acqua pulita, e assicurare
loro l’accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i
bisogni legati alla disabilità, che siano appropriati ed a costi
contenuti; (b) Assicurare l’accesso delle persone con disabilità, in
particolare alle donne e alle ragazze con disabilità e alle persone
anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a
quelli di riduzione della povertà; (c) Assicurare alle persone con
disabilità e delle loro famiglie, che vivono in situazioni di povertà,
l’accesso all’aiuto pubblico per coprire le spese collegate alle
disabilità, includendo una formazione adeguata, il sostegno
psicologico, l’assistenza finanziaria e le terapie respiratorie; (d)
Assicurare l’accesso delle persone con disabilità ai programmi
abitativi pubblici; (e) Assicurare pari accesso alle persone con
disabilità a programmi e benefici per il pensionamento.


Anche l’articolo 16 della Carta sociale europea (articolo 31 della Carta
sociale europea riveduta) e la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei
popoli ribadiscono lo stesso diritto.


Articolo 31. della Carta sociale europea riveduta.


Tutte le persone hanno diritto all’abitazione.


Secondo il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e
culturali, gli aspetti del diritto alla casa includono: la sicurezza legale del
possesso; la disponibilità di servizi, materiali, strutture e infrastrutture,
l’accessibilità, l’abitabilità, l’adeguatezza della posizione e della culturale.


La disciplina francese e tedesca della locazione abitativa costituisce dagli
anni ’80 un modello di locazione a tempo indeterminato con recesso del
locatore solo per giusta causa, in cui il diritto all’abitazione è trattato
come un diritto soggettivo perfetto, essendo il locatario destinato a
essere maggiormente tutelato quale parte contrattuale debole rispetto al
locatore.


La Corte europea dei diritti dell’uomo ha considerato che la perdita
dell’abitazione costituisce una violazione al diritto al rispetto della
libertà di domicilio (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
art. 7, che riporto integralmente).


Articolo 7. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea: Rispetto della vita privata e della vita familiare.

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e
familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.


Non per ultimo, nella Costituzione Italiana il diritto all’abitazione è
richiamato all’art. 47:


Articolo 47. della Costituzione Italiana.


La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;
disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto
investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.


Il diritto all’abitazione è richiamato in ripetute sentenze della Consulta:
• “è doveroso da parte della collettività intera impedire che delle
persone possano rimanere prive di abitazione” (n. 49/1987);


• “Il diritto all’abitazione rientra infatti, fra i requisiti essenziali
caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico
voluto dalla Costituzione” (Corte cost., sent. n. 217 del 1988);


• “il diritto a una abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, fra i
diritti fondamentali della persona” (Corte cost. sent. n. 119 del 24
marzo 1999);


• “Creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a
garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale
diritto sociale, quale quello all’abitazione, contribuire a che la vita
di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine
universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può
abdicare in nessun caso” (Corte cost. sent. n. 217 del 25 febbraio
1988);

• “indubbiamente l’abitazione costituisce, per la sua fondamentale
importanza nella vita dell’individuo, un bene primario che deve
essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge”
(sentenza n. 252 del 1983)


Con le sentenze 310/03 e 155/04 il blocco degli sfratti è dichiarato
giustificato solo in quanto di carattere transitorio e per “esigenze di
approntamento delle misure atte ad incrementare la disponibilità di
edilizia abitativa per i meno abbienti in situazioni di particolari
difficoltà”, senza che esso possa tradursi in una eccessiva compressione
dei diritti del proprietario, interamente onerato dei costi relativi alla
soddisfazione di tale diritto.

Dott. Piero Antonio Esposito

Diritto all'abitazione

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