Sostituto d’imposta e degli obblighi fiscali
Il delegato tributario, ossia l’ Amministrazione, deve inoltrare
annualmente all’Agenzia delle Entrate, con mod. 770, le dichiarazioni
riguardanti le ritenute effettuate e i relativi versamenti.
Il condominio in quanto sostituto d’ imposta è tenuto a importanti
adempimenti fiscali: realizzare e versare ritenute di acconto ogni
qualvolta corrisponda compensi soggetti alle
ritenute stesse con consegna della relativa autenticazione, nonché esibire
la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).


È dunque doveroso che il condominio abbia un codice fiscale.
Lo stesso deve essere richiesto dall’Amministrazione all’Agenzia delle
Entrate presentando i suoi dati personali e il verbale dell’assemblea in
cui risulta la sua investitura.
In caso di sostituzione dell’Amministrazione del fabbricato sarà cura del
nuovo sostituto riferire la modificazione.


L’ obbligo di eseguire le ritenute si verifica, ad esempio, in caso di
corresponsione di somme o valori che costituiscono redditi di lavoro
dipendente, come quelli pagati al custode dello stabile o al delegato della
pulizia, se quest’ultimo ha un rapporto di lavoro dipendente, ossia in
caso di pagamenti di somme o valori che sono redditi di lavoro
indipendente, come quelli pagati all’Amministrazione in persona (anche
se a titolo di risarcimento cumulativo di spese), o sulle corresponsioni di
compensi relativi a contratti di appalto di opere e/o servizi.
Per i condominii con non più di otto condomini, privi di
Amministrazione, le ritenute dovranno essere effettuate da uno qualsiasi
dei condomini.


Egli, utilizzando il codice fiscale del condominio, provvederà ad
adoperare le ritenute alla fonte, a effettuarne i relativi versamenti e a
porgere la dichiarazione dei sostituti d’ imposta per le ritenute, i
contributi e i premi assicurativi.
Differentemente, per i condomini con più di otto condomini, per i quali
c’è il dovere di attribuire l’ Amministrazione e per quelli con non più di
otto condomini che hanno provveduto a scegliere l’ Amministrazione, il
sottoposto normalmente delegato dal fabbricato a porre in essere gli
adempimenti delle funzioni di vice d’ imposta è l’ Amministrazione, già
tenuto a segnalare gli acquisti effettuati nell’anno solare e i dati dei
relativi fornitori tanto più, in forza di altre disposizioni di legge a attuare
gli adempimenti previsti in tema contributivo nei confronti degli istituti
previdenziali.


Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate possono anche richiedere agli
amministratori di condominio dati, notizie e documenti relativi alla
direzione condominiale.
L’obbligo di eseguire le ritenute si applica anche al super condominio e
al fabbricato parziale.
In tali possibilità, ove sia identificabile una direzione autonoma delle
parti interessate, tale da pretendere adempimenti distintamente separati
da quelli assolti dallo stabile complessivo, il super condominio e il
condominio parziale rilevano come distinti sostituti d’imposta e hanno
l’obbligo di dotarsi di un codice fiscale.
Gli obblighi di sostituzione d’ imposta, non si applicano:


• alle comunioni ereditarie sugli immobili anche nel momento in cui
più coeredi sono comproprietari in parti uguali del completo
edificio;
• alle comunioni diverse da quelle che si costituiscono
obbligatoriamente sulle parti comuni degli edifici.
In realtà, in tutti e due i casi, non si è di fronte a più proprietari di
diverse unità, così da avere delle parti comuni a tutti, ma invece ad una
quantità di soggetti indistintamente proprietari di tutto lo stabile, ivi
comprese le parti comuni.

Dichiarazioni sostituto d’imposta e degli obblighi fiscali

Dott. Piero Antonio Esposito.

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