Competenze contabili e di riparto
L’Amministrazione condominiale deve redigere, produrre e presentare il
rendiconto condominiale, con le caratteristiche come prescritte nell’art.
1130-bis.
L’Amministrazione per di più deve conservare, controllare e mantenere
la contabilità dello stabile.
L’assemblea condominiale decreta sulle spese necessarie per la
conservazione, la cura, il mantenimento e la salvaguardia delle parti
condominiali; i proprietari sono responsabili in solido e i creditori non
possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti se
non dopo l’ escussione degli altri condomini (art. 63 delle disposizioni
per l’ attuazione del codice civile).
Per il possedimento dei conti di un condominio sono necessarie
competenze in tema di ragioneria al fine di gestire la contabilità:
• dei versamenti dei condomini;
• delle fatture dei fornitori;
• dei pagamenti ai fornitori;
• delle spese su addebiti personali;
• dei versamenti delle ritenute d’acconto (codici tributo);
• dei pagamenti immediati (spese bancarie, scontrini, offerte sala
assemblea);
• dei rimborsi ai condomini;
• dei crediti e delle entrate varie;
• dei giroconti;
• delle spese anticipate dall’Amministrazione;
• delle spese condominiali e personali a preventivo;
• dei fondi di riserva;
• degli addebiti personali per bollettini, postali e interessi per rate
non versate;
• della tenuta dell’inventario.
Per il corretto movimento dei debiti e dei crediti ogni gruppo di spesa è
associata a una tabella millesimale in quanto, come stabilito dagli artt.
1123 (di seguito riportato integralmente), 1124, 1125, 1126 e soprattutto
1117 c.c. (già precedentemente riportato), le spese sono ripartite in
proporzione all’uso della cosa comune e quindi, per ogni registrazione, la
spesa deve essere ripartita tra il gruppo di condomini che ne trae utilità,
cioè paga chi gode del bene comune. Le spese delle pulizie sono a carico
dell’appartamento anche se non è abitato.
Per ogni anno gestionale, l’Amministrazione predispone il bilancio
consuntivo o rendiconto condominiale, entro 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio.
In esso sono riportate le entrate e le uscite di cassa, la condizione dei
crediti e debiti del condominio e di ogni condomino e il quadro dei conti
correnti e dei fondi.
Nel caso di registrazione di una fattura, sono necessarie le seguenti
operazioni:
• Annotazione nella ragioneria del programma gestionale del
registro della contabilità della spesa/fattura di
approvvigionamento del bene e/o servizio ;
• Annotazione nella ragioneria del programma gestionale in maniera
da effettuare il pagamento della spese a e/o fattura
(movimentazione del deflusso di cassa nel solo programma
gestionale);
• Annotazione in ragioneria della ritenuta d’acconto solo quando il
deflusso di cassa è avvenuto dal conto corrente bancario;
• Versamento della ritenuta d’ acconto da effettuarsi entro il 16 del
mese successivo;
• Asportazione della quietanza (accettata o rifiutata) che nei giorni
successivi al versamento il metodo elettronico dell’istituzione delle
entrate deposita nell’Home banking (oppure viene depositata sul
sito dell’agenzia nell’account personale).
Le ritenute d’acconto devono essere riepilogate nel mod. 770.
È previsto l’invio di tale tabulato con metodo telematico all’Agenzia
delle Entrate.
La conformità della dichiarazione e dei dati in essa contenuti arriva solo
l’anno seguente; perciò fatture, quietanze e dichiarazioni dovranno
essere conservati per eventuali successivi controlli fiscali.
Competenze contabili e di riparto.
Dott. Piero Antonio Esposito.

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