Assemblea straordinaria
Può essere richiesta una convocazione straordinaria all’Amministrazione
anche dai condomini, purché siano rispettati i requisiti descritti dall’art.
66 e 67 disp. Att. c.c.,
Ogni condomino può partecipare in assemblea in proprio altrimenti per
mezzo di un rappresentante.


Quando il regolamento non prevede particolari deroghe, chiunque
(condomino o estraneo) può essere incaricato invece del condomino.
Dal 18 giugno 2013 non può più essere incaricata l’ Amministrazione.
Il maggior numero delle deleghe concesso è rappresentato da un quinto
per ciascun rappresentante.


Il delegato però non può incaricare a sua volta altri, a meno che non sia
consentito da chi ha dato l’ autorizzazione.
Il condomino è rappresentato in toto dal rappresentante, a meno che
l’autorizzazione non contenga, congiuntamente alle istruzioni, anche dei
limiti.


Ad ogni effetto di legge, il condomino rappresentato è come se fosse
presente all’adunanza assembleare.
Ai fini della regolarità della deliberazione, è minimo conseguire la
prevalenza dei millesimi (ossia la maggior parte dei condomini).
La regolarità delle delibere si estende a tutti i condomini, anche quelli
assenti o dissenzienti (fermo restando la competenza ad impugnare la
delibera).
Le norme relative alla efficacia della istituzione dell’assemblea e alla
efficacia delle delibere sono inderogabili (art. 1138 codice civile).


Art. 66.


L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le
deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere
convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo
ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due
condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi
inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono
provvedere direttamente alla convocazione.


In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto
straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine
del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della
data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta
raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a
mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione.


In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi
diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo
1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non
ritualmente convocati.
L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo
giorno solare della prima.


L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo
da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi,
convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono
indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione
dell’assemblea validamente costituitasi.

Assemblea straordinaria

Dott. Piero Antonio Esposito

Assemblea straordinaria

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.