Art 1119 codice civile

Indivisibilità

Commento:

Art 1119 codice civile – Indivisibilità delle cose comuni

By Dott. Piero Antonio Esposito

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Le parti comuni dell’edificio sono strumentali al godimento delle proprietà dei singoli condomini, per cui da tale vincolo di destinazione funzionale sorgono i caratteri dell’irrinunciabilità e della indivisibilità delle stesse.

Per espressa e inderogabile previsione del già citato art. 1118 c.c., il condomino non può rinunciare ai diritti sui beni comuni né sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la loro conservazione.

La ragione di tale disposizione va ricercata nel fatto che il godimento dei beni comuni è inscindibile dal godimento dei beni di proprietà esclusiva, per cui pur rinunciando alla comproprietà sul bene, il condomino continuerebbe di fatto ad usufruire dello stesso.

L’art. 1119 c.c. sancisce, invece, l’indivisibilità delle parti comuni dell’edificio, “a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio”.

Com’è evidente, pur nella sua inderogabilità, la disposizione del codice non prevede l’indivisibilità assoluta delle parti comuni, ma subordina tale eventualità al consenso di tutti i condomini.

Anche in tal caso, la ragione del legislatore va ricercata nell’intenzione di evitare una divisione che possa alterare la destinazione funzionale delle parti comuni al servizio delle proprietà esclusive, facendo patire ai singoli condomini una diminuzione nel godimento delle stesse, lasciando, tuttavia, sopravvivere tale possibilità in caso di accordo unanime.

Detto questo, ora prendiamo visione del dettato normativo e delle prescrizioni dell’art. 1119 c.c., di seguito riportato.

Art. 1119. c.c. – Indivisibilità.

Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.

Dott. Piero Antonio Esposito

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