Art 1117-ter codice civile

Modificazioni delle destinazioni d’uso

Commento:

Art 1117-ter codice civile – Modificazioni delle destinazioni d’uso

By Dott. Piero Antonio Esposito

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Al fine di meglio comprendere i principi generali che regolamentano le modificazioni delle destinazioni d’uso delle parti comuni dell’edificio, è importante e necessario dare una veloce lettura all’art 1102 del c.c., utilizzato ante riforma del 2012 e prima dell’entrata in vigore dell’art. 1117-ter. c.c. Tuttavia, la modifica delle norme ha prodotto l’art. 1117-ter, che migliora, per alcuni aspetti, la dottrina dell’istituto condominiale. Al fine di maggior approfondimento, si riporta integralmente l’art. 1117-ter c.c.

Art. 1117-ter. c.c. – Modificazioni delle destinazioni d’uso

Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione. La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso. La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.    Dott. Piero Antonio Esposito Per maggiori approfondimenti, proponiamo Libri e Manuali oppure Bibliografia.

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