Art 1102 codice civile

Uso della cosa comune

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Art 1102 codice civile – Uso della cosa comune.

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Ricorrentemente è risaputo che il condominio è motivo di intasamento dei Tribunali a causa dei giudizi richiesti dai singoli condomini per quanto concerne l’utilizzo ed il godimento delle parti comuni dell’edificio.

Questa norma prevede che tutti i partecipanti alla comunione abbiamo ugual diritto di uso del bene comune.

La Cassazione ha precisato che «la quota di proprietà di cui all’articolo 1118 Cc, quale misura del diritto di ogni condomino, rileva relativamente ai pesi ed ai vantaggi della comunione; ma non in ordine al godimento che si presume uguale per tutti, come ribadisce l’articolo 1102 Cc con il porre il limite del “pari uso”» (così Cass. Civ., sez. II, 7 dicembre 2006, n. 26226).

La nozione di pari uso «non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con I diritti degli altri» (Cass. Civ., sez. II, 30 maggio 2003, n. 8808).

Dunque, indipendentemente dalle quote di proprietà, ciascun condomino ha diritto di servirsi del bene comune nella sua pienezza ed interezza, anche con un uso più intenso della cosa da parte di un singolo, a condizione che non venga pregiudicata la facoltà degli altri condomini di fare pari uso del bene e che venga conservata la destinazione d’uso del bene stesso.

Al fine di una maggior comprensione, si riporta integralmente l’art. 1102 c.c.

Art. 1102. – Uso della cosa comune.

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Dott. Piero Antonio Esposito

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